Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19908 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MANUCOR s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante rag. V.L., rappresentata e difesa per

procura in calce al ricorso dagli Avvocati prof. FALSITTA Gaspare e

Silvia Pansieri, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avvocato Rita Gradara in Roma, L.go Somalia n. 67;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 87/1/08 della Commissione tributaria regionale

della Campania, depositata il 28 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro

Abritti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dalla Manucor s.p.a., già Manuli Film s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 87/1/08 del 28.4.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 131/10/1999 del 24.5.1999 della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva riconosciuto il suo credito per interessi a seguito di ritardato versamento di rimborsi Iva, ritenendo il giudice di secondo grado che, poichè dal periodo di ritardo di 66 giorni, come indicato dalla contribuente, andava detratto il periodo di 52 giorni imputabile alla stessa, l’Ufficio avesse interamente eseguito il giudicato in forza della corresponsione di un importo pari agli effettivi 14 giorni di ritardo;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, censurando la sentenza impugnata per essersi discostata dal comando della sentenza di merito passata in giudicato, la quale aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della contribuente alla corresponsione degli interessi dal 9.7.1990 al 13.9.1000, cioè per un periodo di 66 giorni”;

– il motivo è ammissibile “alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare ed eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata (Cass. n. 3057 del 2008; Cass. n. 22565 del 2004)”;

– “il mezzo è manifestamente fondato, atteso che la sentenza n. 131/10/1999 del 24.5.1999 della Commissione tributaria regionale della Campania, oggetto del ricorso per ottemperanza, aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso per quanto attiene agli interessi dal 9.7.1990 al 13.9.1990 ed il giudice di appello aveva dichiarato espressamente che “la pretesa della Società di vedersi riconosciuti gli interessi dal 9.7.90 al 13.9.90 è fondata”;

– “il secondo motivo di ricorso va dichiarato assorbito”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato;

che, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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