Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19908 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29616/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, P.I. (OMISSIS), incorporante EQUITALIA POLIS SPA,

in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO

SICILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MAGGI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la signora ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MANOLA MICCI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6188/2014 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1) Il Tribunale di Ancona, con decreto del 7 novembre 2014, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da Equitalia Sud s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. del credito vantato ai sensi dell’art. 2033 c.c., per aver rimborsato al fallimento un credito erariale ceduto da Cava Gola della Rossa s.p.a. alla società poi fallita, nonostante le parti avessero successivamente risolto consensualmente la cessione.

2) Il tribunale, ritenuto che la tardiva costituzione del curatore non precludesse l’esame dei documenti da questi prodotti, contenuti nel fascicolo della procedura e dunque acquisibili anche d’ufficio, e riconosciuto che il credito insinuato era sorto in data successiva al fallimento, ha ritenuto comunque decaduta Equitalia dalla possibilità di ottenere l’ammissione, rilevando che doveva farsi applicazione dei principi generali ricavabili dalla L. Fall., art. 101, secondo cui il creditore può presentare la domanda in ogni momento, anche oltre il termine di dodici (o diciotto) mesi dalla dichiarazione di fallimento, sino all’esaurimento delle operazioni di riparto, qualora dimostri che il ritardo non gli è imputabile; ha pertanto affermato che, pur essendo il credito nascente da un fatto costitutivo verificatosi dopo più di una anno dalla chiusura dello stato passivo, Equitalia avrebbe comunque dovuto richiedere l’ammissione entro un termine congruo rispetto alla data della sua insorgenza, da identificarsi in quella in cui il curatore aveva rifiutato la restituzione della somma indebitamente accreditata, e non già nella data di pubblicazione della sentenza del tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda di pagamento proposta contro Equitalia da Cava Gola della Rossa.

2) Il decreto è stato impugnato da Equitalia Sud s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Il Fallimento ha depositato memoria.

La Corte, ritenuto che le questioni dibattute fra le parti necessitino di approfondimento.

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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