Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19907 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19907 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 12913-2017 proposto da:
S11NATOR11 RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CESARE BECCARLA 88, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
\LLI’,A, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO
FRANCVSCO CALLEA;

– ricorrente contro
CALABRA SOLVENTI DI PIERO D’ALI’,SSANDRO & C. SAS, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIETTA DI
R NIG 0;

Data pubblicazione: 27/07/2018

- controrkorrente avverso la sentenza n. 336/2017 della CORTE D’APPELLO di
CATANZ \RO, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Ric. 2017 n. 12913 sez. M3 – ud. 08-05-2018
-2-

Rg. 10325/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Rita Senatore propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 336/17.
Resiste con controricorso la società Calabria Solventi di Piero
D’Alessandro & C. s.a.s.

Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza
camerale la ricorrente ha in data 14/4/2018 depositato in Cancelleria
dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal solo difensore con
dichiarazione di relativa accettazione della controparte sottoscritta sia
dal difensore che dalla parte, con richiesta di compensazione delle
spese.
Diversamente da quanto sostenuto dal difensore nel suindicato
atto, la procura rilasciatagli dalla parte in calce al ricorso non lo
abilita espressamente e specificatamente (anche) a disporre del
diritto in contesa mediante la rinunzia in oggetto.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, la legge non
determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a
distinguere tra procura generale e speciale (art. 82, 2° co., c.p.c.), e
a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse
della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa
espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano
disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto
espressamente il potere (art. 84 c.p.c.).
Orbene, alla procura alle liti, in assenza di specifica
regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla
rappresentanza e sul mandato, avente un carattere generale rispetto
a quella processualistica (v. Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909;
Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n.
15783; Cass., Sez. Un., 6/8/2002, n. 11759), ivi compreso in
3

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rg. 10325/2017

particolare il principio generale posto all’art. 1708 c.c. secondo cui il
mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell’incarico
conferito (v. Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; Cass., 18/4/2003,
n. 6264; Cass., 4/4/1997, n. 2910; Cass., 6/3/1979, n. 1392).
Pertanto, pur in presenza di una procura ad litem di contenuto

modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli
orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli
interessi del proprio cliente (v. Cass., 4/2/2002, n. 1439; Cass.,
3/7/1979, n. 3762), nonché di compiere con effetto vincolante per la
parte, tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla
stessa, come ad esempio consentire od opporsi alle prove avversarie
e di rilevarne l’utilità, rinunziare a singole eccezioni o conclusioni,
ridurre la domanda originaria e rinunziare a singoli capi della
domanda, senza l’osservanza di forme rigorose (v. Cass., Sez. Un.,
14/3/2016, n. 4909; Cass., 24/9/2013, n. 21848; Cass., 8/1/2002,
n. 140; Cass., 10/4/1998, n. 3734).
Si è viceversa escluso che la procura alle liti come nella specie
data al difensore con l’utilizzo di formule ampie e generiche (nella
specie, «Conferisce procura speciale all’avv. Angelo Francesco
Callea del Foro di Cosenza per rappresentarla e difenderla nel giudizio
innanzi a Corte di Cassazione al fine di proporre ricorso per la
cassazione della sentenza n. 336/2017 emessa dalla Corte di Appello
di Catanzaro il 28/02/2017, depositata in data 09/03/2017.
Conferisce al predetto difensore ogni più ampio potere di legge>
consenta a quest’ultimo di effettuare atti che importino disposizione
del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia
all’azione o all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del
convenuto, rinunzia agli atti del giudizio (v. Cass., Sez. Un.,
14/3/2016, n. 4909; Cass., 17/12/2013, n. 28146; Cass., 5/7/1991,
4

scarno e generico, si è riconosciuto il potere del difensore di

Rg. 10325/2017

n. 7413; Cass., 28/10/1988, n. 5859; Cass., 7/1/1984, n. 99; Cass.,
20/6/1978, n. 3033; Cass., 2/8/1977, n. 3396).
Tale atto denota peraltro la sopravvgnuta carenza d’interesse al
a”)
ricorso giacché la dichiarazione di rinunzia pme nel caso di speci9 sia
vl
sprovvista dei requisiti di cui all’art. 390, 2° co., c.p.c., non è idonea

ai sensi del combinato disposto dagli artt. 390 e 391 c.p.c., ma si
palesa idonea a rivelare il sopravvenuto difetto d’interesse del
ricorrente a proseguire il processo stesso e a determinare così la
cessazione della materia del contendere (v. Cass., 15/01/2015, n.
963; Cass., 11/10/2013, n. 23161; Cass., 15/9/2008, n. 23685;
Cass., 6/12/2004, n. 22806).
Il

ricorso

va

pertanto

dichiarato

inammissibile,

con

compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le
spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, del d. P. R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 8/5/2018

a produrre l’effetto dell’estinzione del processo per avvenuta rinunzia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA