Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19907 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24193-2017 proposto da:

DAFER SAS D.P.E. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GRACCHI, 151 presso lo studio DI GENIO, SEGRETO & RICCHIUTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO SANSONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2210/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Dafer s.a.s. d.P.E. e c., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate ed ha impugnato la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe con la quale, rigettando l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della società proposti contro la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a Irap per l’anno 2008 compensando le spese. La CTR riteneva corretta la decisione di primo grado sulla compensazione, condividendo la motivazione resa sul punto dalla CTP e compensava le spese del giudizio di appello in relazione alla soccombenza reciproca.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla mancata condanna alle spese dell’Agenzia delle entrate, totalmente soccombente in quel grado di giudizio.

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente precisato che, in tema di spese processuali, l’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. n. 2883/2014).

Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011).

Ciò posto, non v’è dubbio che la motivazione addotta dalla CTP a sostegno della compensazione delle spese del giudizio di primo grado appare in linea con l’orientamento esposto dalla Corte di legittimità già sopra ricordato, avendo il giudice di primo grado evidenziato i contrasti giurisprudenziali sorti in materia di contraddittorio procedimentale e di litisconsorzio necessario fra società e soci di società di persone nella giurisprudenza di questa Corte.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese del giudizio di appello nel quale l’Agenzia era rimasta soccombente, è anch’esso infondato, avendo la CTR fatto buon governo della disciplina processuale che, in caso di soccombenza reciproca – nel caso di specie ricorrente in relazione al rigetto dell’appello incidentale sulle spese proposto dalla contribuente, giustifica la compensazione delle spese, alla stregua dell’art. 92 c.p.c., comma 2 – cfr. Cass. n. 20888/2018 -, anche considerando che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente – cfr. Cass. n. 30592/2017 -.

Ricorrono ragioni equità per compensare le spese del giudizio, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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