Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19907 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Planitalia Society for Engineering s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 168/12/2007 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 17 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Pietro

Abritti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 168/12/2007 del 17.12.2007 della Commissione regionale del Lazio, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di parziale accoglimento del ricorso della s.r.l.

Planitalia Society For Engeneering avverso l’avviso di accertamento che le rettificava il reddito ai fini Irpeg ed Ilor per l’anno 1995 limitatamente alla contestazione che procedeva alla ripresa a tassazione di ricavi non contabilizzati per L. 2.830.076.000 per prestazioni che risultavano fittiziamente rese dalla Progedil, ritenendo il giudice di secondo grado che l’Ufficio non avesse assolto al proprio onere probatorio, omettendo di produrre in giudizio il processo verbale da cui era scaturito l’accertamento;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che, premessa “la validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita presso il domiciliatario della società contribuente, atteso che, nonostante il rifiuto dello stesso di ricevere l’atto, non risulta che la parte destinataria della notifica abbia revocato l’incarico o relazione di domicilio (Cass. n. 7736 del 2007)”, ha concluso per la fondatezza del secondo motivo di ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, lett. d), e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., censura la decisione impugnata per avere ritenuto non provata la contestazione dell’Ufficio per il solo fatto della mancata produzione dei processo verbale da cui era scaturito l’accertamento, senza considerare le circostanze, da intendersi pacifiche per mancanza di prova contraria, dedotte dall’Ufficio secondo cui la Progedil, che aveva formai mente eseguito i lavori, era priva di propria struttura, di personale e di documentazione societaria e contabile, che i materiali utilizzati per i lavori stessi risultavano dalle bolle consegnate presso il cantiere di Via (OMISSIS) da persona della Planitalia, che le fatture ricevute dalla contribuente e riportate in contabilità come costi erano relative all’acquisto di materiali che avevano come luogo di destinazione il cantiere e che i pagamenti della committente erano stati effettuati a persone incaricate dal Sig. G., presidente onorario della Planitalia e titolare di una procura generale da parte della stessa e senza altresì esaminare i documenti prodotti dall’Agenzia nel proprio atto di appello, rappresentati dalle menzionate fatture e dalla citata procura generale”;

– “il motivo appare chiaramente inammissibile, in quanto nel denunziare la violazione delle disposizioni di legge che regolano la formazione della prova per presunzioni, in realtà investe la valutazione del materiale probatorio posta in essere dal giudice di merito, che costituisce accertamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della motivazione”;

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di insufficienza di motivazione per non avere la Commissione tributaria regionale preso in esame e quindi motivato in ordine alle argomentazioni ed alle prove indicate nei precedente motivo, appare manifestamente fondato, atteso che gli elementi sopra indicati, che appaiono astrattamente rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti, non risultano avere ricevuto alcun apprezzamento da parte del giudice di appello”;

– “il terzo di motivo di ricorso, che deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per non avere il giudice a qua disposto d’ufficio l’acquisizione del verbale e che risulta tra l’altro proposto “In estremo subordine va dichiarato assorbito”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generate, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di incensurabilità, nel giudizio di legittimità, degli accertamenti di fatto effettuati dal giudice di merito sulla base della valutazione del materiale probatorio emerso nel corso del processo (ex multis: Cass. n. 4770 del 2006);

che, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i primo e dichiara assorbito il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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