Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19907 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6669/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ” G.I. SRL, IN LIQUIDAZIONE”;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

all’esito dell’odierna adunanza camerale;

visti gli atti e vista la proposta del relatore;

rilevato che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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