Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19907 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6669/2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè
medesimo;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ” G.I. SRL, IN LIQUIDAZIONE”;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il
18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
all’esito dell’odierna adunanza camerale;
visti gli atti e vista la proposta del relatore;
rilevato che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017