Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19907 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26829-2011 proposto da:

SIRI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

A. SARTORIO 60, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FALACE giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TERAMO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2011 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 18/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Siri Srl in liquidazione impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni concesse, ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, comma 2, in relazione all’acquisto, da parte della società, di un’azienda agricola con sovrastanti manufatti per l’allevamento di colombi. Proposto ricorso da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila lo respingeva. L’appello proposto avverso la sentenza di primo grado era dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in quanto l’appellante, la quale aveva notificato l’appello personalmente a mezzo posta, non aveva depositato copia dell’appello medesimo presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo la ricorrente, in via pregiudiziale, solleva questioni di costituzionalità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, per violazione dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, artt. 24 e 3 Cost.. Sostiene la ricorrente che la norma di cui all’art. 53 citato viola l’art. 3 della Carta Costituzionale poichè determina la disparità di trattamento tra chi si avvale, per la notifica, dell’ufficiale giudiziario e chi, invece, vi provvede a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento; inoltre la sanzione dell’inammissibilità dell’appello eccede i limiti di ragionevolezza in relazione al diverso rango del bene tutelato costituito dalle esigenze burocratiche connesse alla tempestiva informazione dell’appello alla commissione tributaria provinciale.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che dall’esame della motivazione della sentenza della CTR non si rinviene il percorso logico giuridico perseguito dal giudice di secondo grado il quale ha fondato l’accertamento del mancato deposito del ricorso alla CTP dal fatto, diverso, della mancata produzione nel giudizio d’appello dell’attestazione di tale deposito.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c. per la sproporzione della liquidazione delle spese di giudizio rispetto all’effettivo contenuto delle attività svolte.

4. Osserva la Corte che la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 è manifestamente infondata. La Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi più volte sulla conformità a Costituzione della norma citata (da ultimo con l’ordinanza num. 0141 23/03/2011) affermando che l’applicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 ai soli casi in cui la notificazione dell’appello non avvenga per il tramite dell’ufficiale giudiziario, trova adeguata giustificazione nel fatto che, qualora la notificazione sia invece eseguita mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell’appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario (art. 123 disp. att. c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del detto codice, effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2); nè è ravvisabile disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell’appello per mezzo dell’ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), adotta la notifica diretta, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, dato che la facoltà di notificare l’appello direttamente, ai sensi della disposizione ora citata, costituisce una caratteristica propria del processo tributario, introdotta dal legislatore in tale settore per ragioni di speditezza e di semplificazione processuale, la quale non ha corrispondenza nel processo civile ordinario e, pertanto, giustifica una specifica disciplina, anche all’indicato fine di soddisfare l’esigenza di rendere la segreteria del giudice di primo grado tempestivamente informata della proposizione dell’impugnazione notificata con tali modalità. Inoltre deve aggiungersi che nessuna ingiustificata disparità di trattamento è ravvisabile, trattandosi di modalità diverse di notificazione, conformate in modo diverso dal legislatore nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene.

Sulla questione della ritenuta irragionevolezza per eccessiva gravità della sanzione, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 321 del 4/11/2009 ha affermato che, nell’ipotesi in cui la parte abbia scelto di proporre appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, l’unico deterrente per indurre l’appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell’appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata. Al fine di ottenere un ordinato e spedito svolgimento del processo, appare, perciò, non irragionevole che il legislatore – con la norma censurata – abbia posto a carico dell’appellante l’onere di depositare copia dell’atto di impugnazione a pena di inammissibilità. In particolare, con tale previsione, il legislatore ha perseguito il duplice obiettivo, da un lato, di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perchè successivi alla costituzione in giudizio dell’appellante) ed organizzativamente onerosi e, dall’altro, di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell’interposta impugnazione, imponendo allo stesso appellante, che abbia proposto appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, di effettuare tale comunicazione.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo la ricorrente censura sotto il profilo motivazionale l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, la quale ha constatato l’omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della CTP, senza addurre argomenti atti ad evidenziare nel tessuto argomentativo lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata.

6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata afferente la liquidazione delle spese, ritenute sproporzionate, senza indicare quali disposizioni della tariffa in allora vigente per gli avvocati e procuratori (pubblicata sulla G.U. del 18.5.2004 supplemento ordinario n. 59) siano state violate (cfr. Cass. n. 18190 del 16/09/2015).

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 7.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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