Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19906 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. II, 29/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.L., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. SACCHI Francesco,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Valentina Rossi in

Roma, via Pasubio, n. 15;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1054 del 3

dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme M.F., proprietario di un fondo confinante, chiedendo di dichiarare l’illegittimità delle opere da quest’ultimo realizzate, in parte, a distanza non regolamentare dal confine e, in parte, sul terreno di proprietà dell’attrice medesima, e di condannare il convenuto alla rimozione e/o all’arretramento di tali costruzioni.

Il convenuto si costituì, resistendo.

L’adito Tribunale accolse per quanto di ragione la domanda e condannò il M. al pagamento, in favore della G., della somma di Euro 5.691,98, pari al doppio del valore della superficie occupata di proprietà di quest’ultima, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè alle spese del giudizio.

La Corte di Catanzaro, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 dicembre 2007, ha accolto il gravame del M. e, in riforma dell’impugnata pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda della G..

In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che il c.t.u. non ha riscontrato nè violazione delle distanze, nè occupazione di terreno appartenente alla G.. Tale conclusione – ha precisato la Corte di merito – può ritenersi valida anche con riguardo al lato sud-ovest del fabbricato B, posto che la lieve sporgenza del manto di copertura (appena 35 cm.) accertata dal consulente è di scarsa rilevanza ai fini delle distanze.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2009, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

2. – Con l’unico motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) la ricorrente si duole che la Corte d’appello – pur avendo accertato che il lato sud ovest del fabbricato B ad una elevazione è posto sul confine e che il manto di copertura lungo questo lato presenta una sporgenza di cm. 35 sul terreno di proprietà G. – abbia giustificato la lamentata violazione con l’asserita scarsa rilevanza della detta sporgenza. Ad avviso della ricorrente, il giudice del merito avrebbe errato là dove ha sostenuto che non è stata riscontrata alcuna occupazione di terreno appartenente alla G., trattandosi di affermazione in contrasto con le risultanze peritali. Invece – prosegue la ricorrente – “la circostanza dell’occupazione del terreno dell’attrice è …

stata esaminata in corso di causa, è emersa a seguito dello svolgimento della perizia, è stata accertata con gli strumenti tecnici più moderni, è stata oggetto di un supplemento di perizia e di reciproche argomentazioni ed eccezioni”.

3. – La censura è infondata.

In tema di distanze, per stabilire se sono computabili le sporgenze, occorre accertare se esse costituiscono sporti ornamentali, inidonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, ovvero aggetti, incidenti strutturalmente e funzionalmente sul volume e la superficie dell’immobile (Cass., Sez. 2^, 29 agosto 1997, n. 8240; Cass., Sez. 2^, 15 ottobre 2008, n. 25191).

A questo principio si è attenuta la Corte territoriale, accertando – con motivazione congrua ed adeguata, e pertanto insindacabile in sede di legittimità – che la sporgenza del manto di copertura, di limitata entità, ha una funzione meramente ornamentale, di rifinitura ed accessoria.

4. – Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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