Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19906 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19906 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 17222-2017 proposto da:
INIZIATIVE VILLORBA SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1,
presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO
BALDON;

– ricorrente contro
AZIENDA AGRICOLA VENTURIN DI VENTUR1N MAURO
LEONARDO LUCA LUCIO SS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA
2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANGIORGIO
CAS AROTTO;

vA

Data pubblicazione: 27/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 755/2017 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Villorba s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di
Venezia, sezione specializzata agraria, in data 3 maggio 2017, che (per
quanto ancora rileva in questa sede) ne rigettava il gravame avverso la
decisione del Tribunale di Treviso, sezione specializzata agraria, che, a
sua volta, aveva dichiarato la nullità della clausola del contratto di
affitto dell’i 1 novembre 2011, intercorso con l’affittuaria Azienza
Agricola Venturin, nella parte in cui prevedeva la durata triennale del
rapporto agrario, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982,
fissandone, quindi, la scadenza al 10 novembre 2026;
che la Corte territoriale osservava che l’intervenuto patto di
deroga della durata contrattuale del rapporto agrario non poteva
reputarsi legittimo in quanto l’intervento della associazione
professionale di categoria (AIC) si era risolto nella mera apposizione di
un timbro successivamente alla conclusione del contratto dell’I 1
novembre 2011, ossia in un controllo solo formale senza che il
rappresentante dell’AIC (Annibale Donano) fosse presente alla
formazione del contratto a tutela dell’affittuario;
che resiste con controricorso l’Azienda Agricola Venturin di
Venturin Mauro, Leonardo, Luca, Lucio s.s.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al

Ric. 2017 n. 17222 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, la Iniziative

decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in
prossimità della quale la società ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato:

comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 23 della
legge n. 11 del 1971, 45 e 58 della legge n. 203 del 1982, 1419 c.c., per
non essersi la Corte territoriale adeguata alla giurisprudenza di
legittimità in materia, nonostante avesse “data per provata la
partecipazione prima del sig. Giancarlo Venturin e poi del sig.
Annibale Donano quale delegato dell’AIC quale associazione di
categoria interpellata e in rappresentanza della società Ventuirin”;
a.1) il motivo è inammissibile (anche ai sensi dell’art. 360 bis, n.
1, c.p.c).
La Corte territoriale — all’esito dell’accertamento in fatto di cui
sopra si è dato in sintesi contezza (cfr., comunque, sentenza di appello
pp. 8/10) — ha correttamente applicato il principio di diritto secondo
cui: “in tema di stipulazione di accordi in deroga alle nonne vigenti in
materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del
1982, perché si abbia assistenza dell’associazione professionale di
categoria è necessario che essa si estrinsechi in un’attività effettiva di
consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo
delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di
legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza
possibile, e, quindi, purché l’assistenza sia stata così prestata, sussiste la
validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da
parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del
documento negoziale. Peraltro, l’art. 23 della legge n. 11 del 1971, nello
Ric. 2017 n. 17222 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo

stabilire, a pena di invalidità delle clausole difformi dalla disciplina
legale, l’assistenza delle rispettive associazioni sindacali, non tutela un
interesse superiore a quello delle stesse parti sicché la mancanza
dell’assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a
livello nazionale può essere fatta valere solo dalla parte interessata –

dalla controparte” (Cass. n. 14759/2008, Cass. n. 14046/2013).
Ciò posto, le critiche di parte ricorrente non solo cozzano
contro il principio anzidetto, ma ancor prima non solo mancano di
evidenziare specificamente i contenuti propri del patto di proroga, ma,
soprattutto, contrastano con la stessa ricostruzione in fatto operata dal
giudice del merito (e ad esso esclusivamente riservata), in forza della
quale è stata esclusa l’effettiva assistenza dell’associazione
professionale in favore dell’affittuario;
b) con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 2732 c.c., 23 della legge n. 11 del 1971 e 45
della legge n. 203 del 1982, per non aver la Corte territoriale, a fronte
di un contratto d’affitto sottoscritto dal legale rappresentante della
società Venturin e dal delegato sindacale AIC, considerato che, per
l’invalidità del contratto, era necessaria una previa revoca dell’efficacia
confessoria della dichiarazione resa dalla parte affittuaria;
b.1) il motivo è inammissibile.
Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un
accertamento di fatto (come nella specie, quella concernente la
efficacia confessoria della dichiarazione contrattuale del Venturin e la
mancanza di una revoca della stessa) – non risulti trattata in alcun
modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga tale
questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (che la parte
Ric. 2017 n. 17222 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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che lamenta perciò di non essere stata adeguatamente assistita – e non

ricorrente non ha, nella specie, assolto) non solo di allegare l’avvenuta
deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di
indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo
abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex
aclis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la

Cass. n. 8206/2016);
che la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile
per non essere solo illustrativa, ma anche integrativa/emendativa delle
originarie censure, non svolge argomenti idonei a scalfire i rilievi che
precedono;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società
ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, come liquidate in dispositivo;
che la presente causa agraria, in quanto esentata dal contributo
unificato disciplinate dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è,
conseguentemente, soggetta al suo raddoppio come disposto dall’art.
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per sanzionare la
proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibibile o
integralmente infondata (tra le altre, Cass. n. 6227/2016).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte
controricorrente, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo
200,00 ed agli accessori di legge.

Ric. 2017 n. 17222 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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questione stessa (tra le tante, Cass. n. 25546/2006, Cass. n. 5070/2009,

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio
2018.
Il Presidente

QJA)

WL,ke

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