Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19906 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 24/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sui ricorso 6407/2016 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO,

SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO ed ELISABETTA LAN ZETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1308/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che B.D., premesso di avere espletato, fino alla cessazione dal servizio, quale direttore della sede regionale INPS di Campobasso, mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente generale, adiva il Giudice del lavoro chiedendo la condanna dell’istituto convenuto alle relative differenze retributive;

che il primo giudice respingeva la domanda;

che la Corte di appello di Campobasso, pronunziando sull’impugnazione della B., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che con sentenza n 15427/2014 la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila;

che il giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza di primo grado, sul rilievo che lo stesso era stato proposto oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.D. sulla base di sei motivi;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, censurandosi la decisione sul rilievo che la eccezione di inammissibilità dell’appello, avente carattere pregiudiziale, doveva ritenersi implicitamente disattesa dalla Corte di appello di Campobasso, con la conseguenza che l’INPS, al fine di evitare la preclusione al relativo esame in sede di rinvio, avrebbe dovuto impugnare tale statuizione con controricorso e ricorso incidentale, laddove nel giudizio di cassazione l’INPS si era limitato al deposito della procura;

che con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione dell’art. 436 bis c.p.c., artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., censurandosi la decisione per non avere il giudice del rinvio esaminato la questione sollevata dalla ricorrente in merito alla mancata emissione da parte della Corte di appello di Campobasso dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., con riferimento alla eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello sollevata in quel giudizio, e per avere ritenuto preclusa la disamina di ogni altra eccezione e domanda sollevata dalle parti in ragione del ritenuto difetto di giurisdizione;

che il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sottopongono al collegio un tema controverso richiedente l’esame nel contraddittorio dell’udienza pubblica;

che, in primo luogo, viene in considerazione l’individuazione dell’ordine di priorità della trattazione delle questioni: se, per un verso, potrebbe opinarsi l’assoluta priorità logica della questione di giurisdizione, atta all’individuazione del giudice munito del potere decisionale, rispetto alle altre pregiudiziali, tale opzione sembrerebbe, tuttavia, smentita dall’enunciato di Cass. n. 4393 del 26/02/2007, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’esame di una eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo pregiudiziale alla questione di giurisdizione, è precluso dalla sentenza delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, atteso che detta pronuncia viene resa sul processo nella sua individualità e concretezza, su un ricorso giudicato ammissibile”;

che, per altro verso, in base a un principio più volte affermato da questa Corte (si veda per tutte Cass. n. 22416 del 27/10/2011), il giudicato implicito si forma quando la questione risolta in modo esplicito sia collegata in modo indissolubile alla questione su cui il giudice non si è pronunciato, sicchè la statuizione contenuta nel dispositivo non possa configurarsi senza la decisione implicita della questione presupposta, con la precisazione che “tali principi in tema di giudicato sostanziale (inteso come accertamento incontrovertibile del regolamento di interessi – id est: della regola applicabile ad un rapporto giuridico avente ad oggetto un bene della vita -) trovano, tuttavia, applicazione esclusivamente in ordine ai rapporti che vengono ad istituirsi tra le “questioni di merito” dedotte in giudizio (e dunque tra plurime domande od eccezioni di merito), mentre non è mai esistito dubbio alcuno in ordine alla relazione di “mera presupposizione logico giuridica” che si realizza tra “questioni pregiudiziali” o “questioni preliminari di rito o di merito” – sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il Giudice non ha pronunciato esplicitamente – e questione di merito risolta con pronuncia esplicita”;

che, inoltre, l’apertura concessa dalle sentenze delle SS.UU. 9.10.2008 n. 24883 e 30.10.2008 n. 26019 riguardo alla possibilità di ravvisare giudicato implicito interno anche in ordine a questioni pregiudiziali di rito sulle quali il Giudice di merito non abbia statuito espressamente, rimane circoscritta (vedi Corte Cass. 5^ sez. 29.4.2009 n. 10027) alla sola questione di giurisdizione (sulla quale, in caso di mancata impugnazione dello specifico “capo” della sentenza di merito da quella dipendente, cade il giudicato, appunto, implicito, anche se trattasi di questione rilevabile “ex officio” in ogni stato e grado);

che in base alle svolte argomentazioni la trattazione del ricorso va rimessa all’udienza pubblica.

PQM

 

La Corte, sesta sezione civile, rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Lavoro.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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