Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19906 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24027-2011 proposto da:

CONDEL SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 31/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CONTRINO per delega dell’Avvocato

DOMINICI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che nulla osserva;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società semplice Condel proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta al fine di ottenere la restituzione delle maggiori imposte indirette versate in relazione all’acquisto di un immobile in conseguenza del disconoscimento della spettanza delle agevolazioni di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso e la sentenza, sull’appello dell’Agenzia, era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Osservava la CTR che la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. unico, comma 309 prevedeva che l’imposta proporzionale fosse calcolata sulla base del valore del bene compravenduto determinato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5. Tuttavia l’agevolazione in parola era concessa nel solo caso in cui la cessione avvenisse nei confronti di persone fisiche che non agivano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali di talchè, essendo la cessionaria società semplice, l’agevolazione non spettava.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con l’unico motivo la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497. Sostiene la ricorrente che, nonostante il testo letterale della norma, che estendeva l’agevolazione alle sole persone fisiche, inducesse a ritenere che ogni società era esclusa dall’agevolazione, occorreva individuare la ratio legis che era quella di escludere dal regime agevolativo solo i soggetti cessionari che agivano nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

4. Osserva la corte che il ricorso è infondato. Invero la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, circoscrive l’agevolazione di cui si tratta al caso in cui parte acquirente sia una persona fisica, laddove la ricorrente è una società semplice. Trattandosi di norma agevolativa, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in euro 2.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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