Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19905 del 29/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19905 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 25694-2011 proposto da:
DI PALMA MAURIZIO DPLMRZ78A18L845I, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio degli
avvocati SERGIO FALCONE e PIERFRANCESCO RINA,
rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZO RINA, giusta procura
speciale che viene allegata in atti;
– ricorrente contro
SCIAREDIL SRL,
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 195/2010 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA – Sezione Distaccata di SORRENTO del 31.5.2010,
depositata il 27/07/2010;

Data pubblicazione: 29/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 8.11.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, sezione
distaccata di Sorrento, n. 195 del 27.7.10:
«1. — Maurizio Di Palma ricorre, affidandosi a tre motivi, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, accolto
l’appello della Sciaredil srl, era stata rigettata la domanda di esso
ricorrente tesa a conseguire la condanna di quest’ultima e della sua
assicuratrice Italiana Assicurazioni al risarcimento dei danni patiti per
una caduta sul manto stradale interessato da lavori eseguiti dalla
Sciaredil. Le intimate non svolgono attività difensiva in questa sede.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi accolto.
3.

Il ricorrente si duole: con un primo motivo – di violazione di

norme di diritto – dell’errata qualificazione della domanda come
proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anziché degli artt. 2051 cod.
civ. e 21, comma 2, d.lgs. 282/92, avendo da subito esso ricorrente
agito facendo valere la presenza di brecciolino bituminoso non
segnalato sul tratto di strada ove si verificò il sinistro; con un secondo
motivo, di violazione di norme di diritto e vizio motivazionale,
dell’erroneità dell’imputazione del sinistro alla condotta imprudente del
danneggiato; con un terzo, della condanna alle spese.
Ric. 2011 n. 25694 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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Svolgimento del processo

4. — Il primo motivo è fondato: alla stregua della trascrizione dei
relativi passaggi e dell’indicazione delle corrispondenti sedi processuali
(secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte in tema
di rispetto del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.), l’odierno ricorrente —

fatti costitutivi della domanda che potevano consentirne la
qualificazione entro la fattispecie dell’art. 2051 cod. civ., se non altro —
già in atto di citazione — con riferimento alla violazione delle norme del
codice della strada, che si riferivano alle modalità di gestione del
cantiere sulla strada; in tal modo, pare evidente avere l’attore riferito il
danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dal
brecciolino bituminoso non segnalato in prossimità del cantiere
stradale, in violazione oltretutto di specifiche norme del codice della
strada).
5. — Quanto al secondo motivo, è ormai consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte (Cass., ord. 30 dicembre 2011, n.
30434) il principio per il quale la responsabilità per le cose in custodia,
prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha natura oggettiva e necessita, per la
sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento,
tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa
e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la
sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi,
essendo esclusa solo dal caso fortuito (per tutte, v. Cass. 22 marzo
2011, n. 6550, Cass. 7 aprile 2010, n. 8229, Cass. 5 dicembre 2008, n.
28811), sia pure — beninteso — a condizione dell’intervenuta prova del
nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia del fatto che l’evento si
è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., VI sez., ord. 11
marzo 2011, n. 5910).
Ric. 2011 n. 25694 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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attore in primo grado — ha in effetti indicato con sufficiente chiarezza

6. — Pertanto, non correttamente il giudice di appello ha applicato i
concetti di insidia (o trabocchetto) elaborati in precedenza, anziché
valutare che la caduta di un veicolo su due ruote sul brecciolino che
non avrebbe dovuto trovarsi sul manto stradale e che non era neppure
segnalato è un evento ricollegabile attraverso una normale sequenza

all’esecutrice dei lavori; resta, beninteso, salva la valutazione
dell’eventuale apporto (o concorso in senso tecnico) causale dell’azione
del danneggiato (per tutte, tra le più recenti, v. Cass. 8 febbraio 2012,
n. 1769): il quale, però, non può semplicisticamente predicarsi,
oltretutto con efficacia esclusiva, nella mera visibilità del brecciolino,
ma va apprezzato in relazione alle circostanze del caso (per casi
simmetrici, in cui la presenza di tale materiale è stata superata in base
ad altri elementi, vedi Cass. 19 novembre 2009, n. 24419, ovvero Cass.,
ord. 21 luglio 2011, n. 16024).
7. — Il terzo motivo, nella parte in cui possa ritenersi una censura
avverso la gravata sentenza, dipendendo piuttosto un diverso regime
delle spese soltanto dall’accoglimento eventuale dei primi due, resta
assorbito; e deve proporsi, pertanto, raccoglimento del ricorso, con
rinvio allo stesso ufficio giudiziario, in persona di diverso giudicante,
affinché, sussunta la domanda entro la fattispecie di cui all’art. 2051
cod. civ., applichi alla medesima il principio di diritto di cui ai punti 5 e
6 e, all’esito della valutazione complessiva dell’esito della domanda,
provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità».
Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
Ric. 2011 n. 25694 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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causale appunto alla condizione della strada, affidata in quel momento

esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso

e rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso
giudicante, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la gravata
sentenza e rinvia al tribunale di Torre Annunziata, in persona di
diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente

va accolto per quanto di ragione, con cassazione della gravata sentenza

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