Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19905 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19905 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 17088-2017 proposto da:
MALZONE ANNUNZIATA, nella qualità di procuratrice di LA
REGINA ANTONIO e LA REGINA ENZO ARNOLDO eredi di
LA REGINA DAVIDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
BOSCO, rappresentata e difesa dagli avvocati BENIAMINO
MASTURSI, FERNANDO MASTURSI;

– ricorrente contro
SALERNO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO AMATO;

– controlicorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 5837/2016 del TRIBUNALE di SALERNO,
depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, Annunziata

Arnoldo La Regina, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno,
in data 21 dicembre 2016, che, in accoglimento dell’opposizione ex art.
617 c.p.c. proposta da Raffaele Salerno, revocava l’ordinanza di
assegnazione ex art. 553 c.p.c., in favore di Antonio e Enzo Arnoldo
La Regina, limitatamente alla somma di curo 5.294,22;
che resiste con controricorso Raffaele Salerno,
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in
prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che:
a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 163 bis, comma secondo, e

618, comma secondo, c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato
inammissibile/improcedibile l’opposizione in ragione della tardività
della iscrizione a ruolo della causa da parte del Salerno;
b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità del sentenza o del procedimento,
violazione dell’art. 615 c.p.c. e omesso esame di fatti controversi e
decisivi, per non aver il Tribunale dichiarato l’improcedibilità
dell’opposizione per tardività dell’iscrizione a ruolo della stessa da
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Malzone, quale procuratrice speciale di Antonio La Regina e Enzo

parte del Salerno, avvenuta oltre il termine di giorni sessanta fissata dal
G.E. con l’ordinanza del 5 febbraio 2015;
a.b.1) i primi due motivi — che possono congiuntamente
scrutinarsi per la loro stretta connessione (giacché anche il primo
motivo veicola una censura rivolta, per il suo contenuto, a denunciare

infondati.
Il Tribunale ha, difatti, affermato che non era ravvisabile “la
tardiva introduzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 c.p.c.,
ovvero tardiva notificazione dell’atto introduttivo” e siffatta statuizione
non è stata oggetto di puntuale e congruente impugnazione.
Quanto, poi, alla censura effettivamente proposta (anche) in
questa sede di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo, il giudice
del merito ha correttamente escluso — in base al precedente di cui a
Cass. n. 15777/2004 – che ciò non integrasse ipotesi di nullità della
costituzione, ma mera irregolarità, giacché il contraddittorio si era
stabilito con la notifica della citazione che ha consentito alla
controparte (sia quella costituitasi per eccepire l’improcedibilità, sia
quella contumace: nella specie, Enzo Arnoldo La Regina) di conoscere
la domanda e di difendersi, con la conseguenza di potersi applicare il
principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art.
156 c.p.c., risultando incongruente una sanzione di nullità della
sentenza rispetto ad una violazione di legge cui non corrisponde alcuna
lesione dei diritti della controparte. E, come evidenziato già da Cass. n.
1149/1971, i due termini di costituzione fissati dalla legge all’attore e al
convenuto sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna
parte è tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia
della ritardata costituzione, a meno che l’altra non si sia, a sua volta,
tempestivamente costituita nel termine assegnatole, con la
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effettivamente la violazione dell’art. 165 c.p.c.) — sono manifestamente

conseguenza che, nel processo di primo grado, quando l’attore iscriva
tardivamente a ruolo ed il convenuto si costituisca nel termine di cui
all’art. 166 c.p.c., il processo può proseguire, ancorché il convenuto
eccepisca la tardività della costituzione.
Del resto, occorre rammentare, in via assorbente, che, nel

del rispetto del termine assegnato dal giudice all’esito della trattazione
camerale per l’introduzione della fase di merito (il quale non decorre
dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui
l’interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto), il
compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur
richiamata nell’art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa
cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della
struttura bifasica del giudizio di opposizione (Cass. n. 17306/2015,
Cass. n. 6065/2017). Là dove, quindi, non risulta conferente il
precedente richiamato da parte ricorrente con la memoria (Cass., S.U.,
n. 10389/1995), non attenendo al processo di opposizione agli atti
esecutivi.
c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione e
violazione dell’art. 116 c.p.c., per non aver il Tribunale esaminato gli
“elementi probatori” acquisiti agli atti, da cui si evinceva che
l’eccedenza della somma assegnata sarebbe stata, semmai, di euro
4.2276,24;
c.1.) il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione,
veicolando una censura di vizio motivazionale non più denunciabile ai
sensi dell’attualmente vigente (ed applicabile

ratione ternporis)

n. 5

dell’art. 360 c.p.c., là dove, poi, la doglianza di mancato esame di
elementi probatori (in cui si risolve anche la denuncia di violazione
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giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non assume rilevanza, ai fini

dell’art. 116 c.p.c., che, del resto, isolatamente considerata non sarebbe
comunque inquadrabile in detto paradigma legale, né in quello del
precedente n. 4: cfr. Cass. n. 11892/2016) non integra di per sé quella
di omesso esame di fatto storico decisivo proponibile in base al citato
n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass., S.U., n. 8053/2014);

inammissibile per non essere soltanto illustrativa, ma anche
integrativa/emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce
argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono;
che il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente
condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte
controricorrente, in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio
2018.
Il Presidente

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che la memoria depositata da parte ricorrente, là dove non

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