Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19905 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22313-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA giusta

delega a margine;

S.M., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 423/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato BERLIRI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso nei confronti di S.G., rigetto del ricorso nei

confronti di SA.MA..

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Sa.Ma., + ALTRI OMESSI

La CTR, investita del giudizio di rinvio, respingeva l’appello dell’Ufficio sul rilievo che il terreno di cui si tratta, alla data del 31 dicembre 1992, era destinato dal piano regolatore a zona E Agricola-tipo C, per il che il valore ai fini Invim andava determinato in via automatica ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, ed il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita per i coefficienti di legge era inferiore a quello dichiarato dai contribuenti.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a tre motivi illustrati con memoria. I contribuenti si sono costituiti in giudizio depositando controricorsi.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la CTR, travisando il contenuto della domanda proposta dell’Ufficio, non ha dato risposta al motivo d’appello con cui si era dedotta l’insufficiente ed illogica motivazione in quanto la CTP si era limitata a determinare in lire 300 milioni il valore del terreno senza fornire elementi sufficienti a determinare il thema decidendum, ovvero se si trattava di valore dell’immobile ai fini dell’imposta di registro o dell’Invim.

4. Con il secondo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR ha apoditticamente affermato che il terreno in questione aveva destinazione agricola sulla base di un certificato di destinazione urbanistica che era stato rilasciato dal Comune di Velletri il 30 gennaio 1993, ben cinque anni prima dell’avvenuto trasferimento della proprietà, ed aveva omesso di considerare le argomentazioni prospettate dall’Agenzia secondo cui, in base ad una variante del 1994, il terreno era destinato all’edificazione di Istituto tecnico agrario.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 421 del 1992, art. 4, comma 1, lett. e) e art. 17. Sostiene la ricorrente che la CTR ha dato rilievo alla natura agricola del terreno alla data del 31 dicembre 1992 laddove, invece, avrebbe dovuto tener conto della natura del terreno alla data dell’atto di compravendita, benchè il valore ai fini Invim dovesse essere riferito alla data del 31 dicembre 1992.

6. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso per cassazione è stato notificato a S.G., nella qualità di erede di S.L., oltre il termine di un anno e 46 giorni, previsto dall’art. 327 c.p.c. vigente rottone temporis, dal deposito della sentenza della CTR, per il che il ricorso è inammissibile e si determina, con riguardo al predetto S., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Si tratta nella specie, invero, di cause scindibili, non ricorrendo nel caso di solidarietà tributaria un’ipotesi di litisconsorzio necessario, laddove la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di talune soltanto delle parti processuali determina il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non destinatane dell’impugnazione (Cass. n. 9002/2007; Cass. n. 16026/2001; Cass. 13800/2000).

7. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la CTR, investita del giudizio di rinvio, si è attenuta al thema decidendum determinato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, secondo cui la CTR avrebbe dovuto determinare il valore finale ai fini Invim al 31.12.1992 ed ha fornito adeguata motivazione.

8. Il secondo motivo è infondato. Con esso si fa valere vizio di motivazione sotto forma della sua insufficienza in quanto la CTR, in relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio costituito dal valore del terreno alla data del 31.12.1992, ha attribuito valore decisivo al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Velletri nel 1993 senza tener conto dei documenti prodotti dall’Ufficio da cui si evinceva che, in epoca successiva, il terreno era divenuto edificabile. Ora, secondo il consolidato orientamento della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n 3198/2015; Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che le doglianze della ricorrente si sostanziano nel fatto che i giudici di appello non hanno tenuto conto di documenti che sono irrilevanti, posto che occorreva accertare quale fosse la natura del terreno alla data del 31.12.1992 e non in epoca successiva.

9. Il terzo motivo è parimenti infondato in quanto il valore del terreno alla data del 31.12.1992 va necessariamente parametrato alla natura dello stesso alla medesima data, di talchè è privo di rilievo il fatto che alla data del rogito, effettuato in epoca successiva, il terreno avesse mutato la sua natura.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di S.G. e rigetta il ricorso proposto nei confronti delle altre parti; condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere ai contribuenti le spese processuali che liquida in Euro 7000, oltre a agli accessori di legge, a favore di S.G. ed in Euro 7000, oltre a agli accessori di legge, a favore delle altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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