Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19904 del 29/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19904 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 25384-2011 proposto da:
SOCIETÀ S.A. INDAGRIMEC ESPANOLA in persona
dell’amministratore legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CESARE PAVESE 141, presso lo
studio dell’avvocato OLIVIERI MARIA CONCETTA, rappresentata
e difesa dall’avvocato CANELLA LUCA, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
POMAC SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 786/2010 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 28.5.2010, depositata il 23/07/2010;

Data pubblicazione: 29/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Luca Canella, che si riporta ai motivi
del ricorso.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 8.11.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 786 del
23.7.10:
«1. — La Indagrimec Espanola sa ricorre, affidandosi a tre motivi, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, accolto in
punto di quantum l’appello dispiegato dalla Pomac srl, la condanna di
quest’ultima (di cui a sentenza 22.2.05 del tribunale di Ferrara) al
risarcimento dei danni patiti da essa ricorrente per violazione di
contratto di vendita in esclusiva di macchine raccogli-pomodori in
Spagna era stata limitata da € 58.861,38 (oltre soli interessi dalla
domanda al saldo) ad € 26.808 (sempre oltre soli interessi legali dalla
domanda). Non svolge attività difensiva l’intimata.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi accolto per
quanto di ragione.
3. — La ricorrente si duole: con un primo motivo, di errata
interpretazione dell’art. 1223 cod. civ. ed omessa applicazione dell’art.
1225 cod. civ., del mancato riconoscimento, sia pure con liquidazione
equitativa ed in percentuale rispetto al totale documentato, del danno
Ric. 2011 n. 25384 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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ANTONIETTA CARESTIA, che si riporta alla relazione scritta.

da spese di commercializzazione (pubblicitarie, marketing,
promozionali) del prodotto, poi non venduto; con un secondo motivo,
di erronea interpretazione dell’art. 1226 cod. civ., per l’omesso
riconoscimento del danno all’immagine arrecato dalla concorrenza
operata dalla concedente alla sua stessa concessionaria; con un terzo

domanda di rivalutazione monetaria.
4. — La prima doglianza, che esclude un danno emergente in
dipendenza della ritenuta necessità di fare comunque fronte alle spese
di commercializzazione derivanti dal contratto, è fondata: se è
riconosciuto l’inadempimento, tutti gli esborsi del contraente
adempiente, proprio perché finalizzati a rendere possibile la propria
prestazione, restano frustrati dal mancato adempimento della
controprestazione; e, per risalente insegnamento (Cass. 28 maggio
1983, n. 3694), “nella liquidazione del danno contrattuale, il lucro
cessante rappresenta quanto il danneggiato avrebbe ricavato in caso di
adempimento dell’obbligazione al netto delle spese, ma ciò non
esclude che egli abbia diritto, qualora tali spese abbia realmente
sostenuto sia pure in parte, di esserne ugualmente risarcito a titolo di
danno emergente, conseguente all’inadempimento del contratto da lui
subito”; in altri termini, in ipotesi di inadempimento contrattuale, la
parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a
causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il
rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento
(Cass. 31 agosto 2005, n. 17562): mentre, pur non potendo di norma e
di per sé sole le spese erogate in adempimento di un obbligo
contrattuale rappresentare, in caso di risoluzione, un danno, trovando
la loro causa non già nell’inadempimento, ma unicamente nel
contratto, il loro rimborso spetta allorché esse, per effetto
Ric. 2011 n. 25384 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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motivo, di omessa motivazione, della mancata considerazione della

dell’inadempimento di controparte e della risoluzione, si rivelino, in
tutto o in parte, inutili e non suscettibili di un qualunque proficuo
risultato (Cass. 17 ottobre 2002, n. 14744). Non può condividersi,
pertanto, l’opposta conclusione cui perviene la corte territoriale.
5. — Non è ammissibile, invece, la seconda doglianza: a prescindere

anziché del n. 5 — dell’art. 360 cod. proc. civ., con essa la ricorrente
lamenta la valutazione di insussistenza di valida prova di un danno
all’immagine; ma a tanto si induce adducendo circostanze di fatto
(operatività sul mercato in condizioni di “pioniere”, ostilità verso
l’introduzione di forme di meccanizzazione, dispiegamento di opera di
convincimento) delle cui prove omette però di fornire in ricorso, in
violazione del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., idonea trascrizione ed
indicazione di sede processuale di produzione, così impedendo a
questa Corte di apprezzare il merito della censura stessa e la non novità
di tesi e questioni in sede di legittimità.
6. — Infine, è fondato il terzo motivo, visto che, stando alla trascrizione
del relativo passaggio della comparsa di costituzione in sede di
gravame, con appello incidentale era stata comunque chiesta la
rivalutazione, oltre agli interessi, dalla domanda svolta in primo grado:
pertanto, sulla medesima era necessario, impregiudicato beninteso
l’esame nel merito, che la corte territoriale si pronunciasse.
7. — Deve, pertanto, proporsi l’accoglimento del primo e del terzo
motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo.».
Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né depositate
memorie, ma il difensore della ricorrente è comparsa in camera di
consiglio per essere ascoltato.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
Ric. 2011 n. 25384 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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dalla correttezza della sua sussunzione entro il paradigma del n. 3 —

consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione. Anche la verbale
contestazione, ad opera della ricorrente, della proposta di declaratoria

essendo ictu °culi presenti nel ricorso gli elementi già evidenziati nella
richiamata relazione e non potendo — per consolidata giurisprudenza —
sopperirsi con atti o attività a quello successivi le sue eventuali carenze.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va accolto per quanto di ragione e cioè limitatamente al primo ed al
terzo motivo, con declaratoria di inammissibilità del secondo; a tanto
seguono la cassazione della gravata sentenza ed il rinvio alla medesima
corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la gravata
sentenza e rinvia alla corte di appello di Bologna, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente

di inammissibilità del secondo motivo non coglie nel segno, non

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