Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19904 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19904 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 16680-2017 proposto da:
ITALRECUPERI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA
14, presso lo studio dell’avvocato CARLO SARRO, che la rappresenta
e difende;

– ricorrente contro
PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimata contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già EQUITALIA
SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del Direttore pro
tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 27/07/2018

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente avverso la sentenza n. 13497/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, la Italrecuperi s.r.l.
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 15 giugno
2016, che ne dichiarava inammissibile, per tardività, l’opposizione agli
atti esecutivi avverso la cartella esattoriale notificata all’opponente da
Equitalia Sud S.p.A. per il pagamento di curo 19.484,76 in favore
dell’ente impositore Provincia di Napoli;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli
intimati Agenzia delle entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A. (che ha depositato tardivamente “atto al solo fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai
sensi dell’art. 370 comma 1 cpc”), e la Provincia di Napoli;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata al difensore della parte ricorrente, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato che: a) con il primo ed il secondo mezzo, viene
denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e difetto
e/o carenza assoluta di motivazione, per aver la Corte territoriale
errato nel ravvisare la tardività dell’opposizione e, comunque, fornito
una motivazione insanabilmente contraddittoria a sostegno del decisum;
Ric. 2017 n. 16680 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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depositata il 15/12/2016;

b) con il terzo mezzo è prospettata violazione degli artt. 101 c.p.c. e 24
Cost. e nullità della sentenza per violazione del principio del
contraddittorio, per non aver il Tribunale prospettato alle parti la
questione di inammissibilità dell’opposizione per tardività della sua
proposizione;

per essere strettamente connessi, sono manifestamente fondati quanto
alla comune doglianza di difetto assoluto di motivazione, quale
anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si deve ravvisare, tra le altre ipotesi, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (tra le altre, Cass., S.U.,
n. 8053/2014);
che, infatti, la sentenza impugnata, dopo aver qualificato come
opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., quella proposta dalla
Italrecuperi s.r.1., ha poi ritenuto che la stessa fosse stata tardivamente
proposta rispetto al termine legale di 20 giorni, poiché notificata in
data 14 aprile 2014 a fronte di una cartella di pagamento “notificata
presuntivamente in data 26.03.2014” e, comunque, in detta data
(trattandosi di palese errore materiale l’indicazione dell’anno 2016 a p.
4 della sentenza) asserendo l’opponente di averne avuto conoscenza, là
dove, poi, la parte opposta (Equitalia Sud S.p.A.) aveva dimostrato la
“rituale e tempestiva” notifica di detta cartella in data 7 aprile 2014;
che ne consegue, proprio in ragione delle date indicate nella
sentenza impugnata, che il termine di 20 giorni per la proposizione
dell’opposizione

ex

art. 617 c.p.c. risulterebbe, in ogni caso,

Ric. 2017 n. 16680 sez. M3 – ud. 08-05-2018
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che il primo e secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente

pienamente rispettato, con evidente irriducibile inconciliabilità
dell’affermazione di tardività dell’opposizione stessa recata dalla
medesima sentenza;
che vanno, dunque, accolti per quanto di ragione i primi due
motivi di ricorso, con assorbimento dell’esame del terzo motivo;

al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che dovrà
nuovamente delibare l’opposizione proposta dalla Italrecuperi s.r.l. e
provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso e
ne dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia
la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio
2018.

che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata

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