Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19904 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15817-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

Contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2019 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il

18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Patti con la sentenza n. 60/2019, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., accogliendo il ricorso di R.A., all’esito della ctu, aveva condannato l’Inps alla corresponsione in suo favore dell’indennità di accompagnamento e della pensione per ciechi parziali dalle decorrenze rispettivamente indicate.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a un motivo. La R. rimaneva intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)Con unico motivo è denunciata la violazione dell’art. 445 bis c.p.c., commi 6 e 7, L. n. 66 del 1962, artt. 7 e 8, dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, il tribunale, erroneamente riconosciuto il diritto alla prestazione.

Il motivo attiene all’ambito di operatività del procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c. ed alla finalità dello stesso. Questa Corte ha di recente chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. (Cass. n. 27010/2018).

L’orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all’accertamento del solo requisito sanitario. La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta.

Il ricorso merita dunque accoglimento. Chiarito il limite dell’accertamento reso dal giudice nel procedimento in questione, deve darsi atto che comunque la finalità di quest’ultimo era stata realizzata e conseguito positivamente l’oggetto della domanda originaria allorchè l’indagine peritale aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione indicata dalla parte ricorrente. In ragione di ciò deve quindi accogliersi il ricorso di legittimità e cassare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la ricorrente meritevole della prestazione con condanna dell’Inps al pagamento della stessa, restando fermo il requisito sanitario accertato oltre che le spese del giudizio di merito, già liquidate in ragione della soccombenza dell’Inps sul riconoscimento del requisito sanitario.

Attese le precedenti oscillazioni giurisprudenziali di merito e la recente pronuncia di legittimità, le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza nella parte in cui ha condannato l’Inps a pagare a R.A. l’indennità di accompagnamento e la pensione per ciechi parziali. Resta fermo l’accertamento del requisito sanitario relativo alle prestazioni e ferma anche la statuizione sulle spese del giudizio di merito. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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