Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19904 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30107/2008 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 14,

presso lo studio dell’avvocato APICELLA Antonio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato APICELLA FILIPPO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 3,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARI – PAOLO GENNARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI Basilio, giusta procura

speciale a margine delle scritture difensive;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 935/06 R.G.A.C. del TRIBUNALE di PAOLA del

14/11/08, depositata il 20/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il regolamento di competenza, senza formulazione di quesiti, proposto da M.L. contro l’ordinanza del Tribunale di Paola del 20 novembre 2008, con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del processo promosso da I.S. contro il ricorrente, appare, come evidenziato nella scrittura difensiva dell’intimata, manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. La necessità della formulazione del quesito si desume sia per il fatto che il regolamento è chiesto con ricorso, riguardo al quale sussiste la duplice esigenza che il ricorrente si assuma la responsabilità di indicare la questione da risolvere e che la Corte di cassazione sia messa nella condizione di rilevarla con immediatezza, sia per il fatto che il regolamento denuncia una violazione di norme del procedimento (riconducibile nel caso dell’ordinanza di sospensione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4), sia perchè il regolamento può essere deciso a norma dell’art. 380 bis del citato codice di rito anche nel caso di cui all’art. 375 cod. proc. civ., n. 5, che è relativo anche alla mancanza dei requisiti dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (Sez. 3^, Ordinanza n. 15108 del 04/07/2007).

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

Il ricorrente ha depositato memoria con la quale sostiene l’inapplicabilità dell’art. 366 bis c.p.c., nell’ipotesi di impugnazione di provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c..

p.2- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Invero, quanto alle osservazioni formulate con la memoria, va ribadito che il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità, tanto nell’ipotesi in cui invochi un errore del giudice nella ricostruzione in fatto del nesso tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, quanto nell’ipotesi in cui lamenti una violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra i due giudizi, si fonda pur sempre su una pretesa violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.. Esso, pertanto, costituendo un mezzo di impugnazione col quale si allega una violazione di legge (attinente, in sostanza, a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, ove non prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza), deve necessariamente indicare il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. Sez. 3^, n. 13194/2008).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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