Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19904 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19904
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16115-2016 proposto da:
S.S., quale titolare della omonima impresa
individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR 5
presso lo studio dell’avvocato MARIO LOTTA che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIOVANNI PRONI e ROBERTO RICCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2617/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera d consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
PREMESSO
che:
– il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste, con controricorso), avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2617/12/2015, depositata in data 10/12/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e contenente una rettifica del reddito imponibile ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA e IRAP in relazione al periodo d’imposta 2007, – è stata in parte riformata la sentenza di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente;
– in particolare, i giudici della C.T.R., in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Ufficio, respinto il gravarne principale del contribuente, hanno rilevato come fosse del tutto sostenibile, anche alla luce della rigorosa motivazione dell’avviso di accertamento, la rideterminazione logica-operativa del reddito imponibile, attribuibile alla Ditta appellante, confermando, conseguentemente, i ricavi, come accertati dall’Amministrazione finanziaria, nella loro totalità;
– a seguito dì deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RILEVATO
che:
– il ricorrente, in sede di memoria, ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8 la sospensione dei giudizio, in attesa di potere depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
– ne consegue la chiesta sospensione dei giudizio.
PQM
Sospende sino al 10/10/2017 il presente giudizio, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017