Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19904 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19002/2011 proposto da:

AZIENDA AGRARIA LA TORRE DI ASSISI SS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ENRICO TONELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CAFORIO giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2011 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Azienda agraria La Torre di Assisi società semplice proponeva distinti ricorsi avverso due avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le normali imposte di registro e trascrizione relative a due atti di compravendita di fondi rustici che avevano beneficiato del trattamento agevolato previsto dalla L. n. 984 del 1977, per l’ipotesi di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, previa riunione dei ricorsi, li rigettava. Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria regionale dell’Umbria lo respingeva sul rilievo che, pur essendo stati inseriti i terreni nel piano di coltura e conservazione presentato dalla società, il piano stesso non era stato approvato dall’autorità competente. Inoltre nè dal piano nè da altra documentazione in atti risultava provata l’idoneità dei fondi rustici ad aumentare l’efficienza produttiva dell’azienda.

2. La contribuente ricorre per cassazione formulando quattro motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 984 del 1977, artt. 7 e 10. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere che, per beneficiare dell’agevolazione di cui alla L. n. 984 del 1977, art. 7, fosse necessaria l’approvazione del piano di coltura ai fini della fiscalità agevolata così come previsto dalla L. n. 984 del 1977, art. 10. Invero l’art. 10 cit., non è applicabile al fine di beneficiare dell’agevolazione connessa all’acquisto del fondo, dato che per fruire del beneficio previsto dall’art. 7, è richiesto solamente che il fondo rurale sia idoneo ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, mentre non è richiesta anche l’approvazione del piano di coltura.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto da un lato la CTR ha ritenuto necessaria l’approvazione del piano di coltura, dall’altro ha affermato che la mera idoneità dei fondi non risultava provata laddove, invece, l’idoneità medesima era stata dimostrata a mezzo della produzione documentale da cui si evinceva che l’azienda agricola era proprietaria di diversi terreni ed aveva acquistato fondi rustici inserendoli tutti nello stesso progetto selvocolturale, che aveva quale scopo essenziale quello di assicurare la gestione sostenibile delle foreste con l’intento di produrre legname, proteggere le caratteristiche idrogeologiche del suolo e migliorare la qualità delle acque.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2002, art. 7, ed al D.lgs. n. 472 del 1997, art. 16, per avere la CTR ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero sufficientemente motivati benchè essi non contenessero alcuna reale e completa motivazione.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, poichè erano state irrogate le sanzioni amministrative senza che nell’atto di contestazione fossero stati indicati i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni stesse.

7. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo debbono essere esaminati congiuntamente poichè involgono le medesime questioni.

La Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b), è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi dell’art. 10 della citata Legge; ne consegue che le agevolazioni medesime non possono essere revocate, qualora nei tre anni dall’acquisto del fondo non sia intervenuta l’approvazione o l’esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal citato art. 10 (Cass. n. 13656 del 12/06/2009; Cass. n. 16832 del 20/06/2008).

La tesi secondo cui il piano dovrebbe essere approvato alla scadenza del triennio al fine di evitare la revoca dei benefici è da ritenere, pertanto, del tutto erronea stante l’assenza di richiami nell’art. 7 agli artt. 3 e 10, che disciplinano il procedimento di valutazione e approvazione dei piani colturali.

Ciò premesso, la CTR ha fondato la decisione su due ragioni autonome, delle quali la prima, da ritenersi errata in diritto per le ragioni esposte, poggia sulla necessità, al fine di evitare la revoca dei benefici previsti dalla L. n. 984 del 1077, art. 7, dell’approvazione del piano di coltura da parte dell’autorità competente. La seconda ragione è stata divisata nel fatto che nè dal piano nè da altra documentazione in atti risultava provata l’idoneità dei fondi rustici ad aumentare l’efficienza produttiva dell’azienda. Tale affermazione – corretta in punto di diritto in quanto l’art. 7 cit., prevede, quale presupposto per l’agevolazione, la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito – è censurata dalla ricorrente con il secondo mezzo sotto il profilo motivazionale. Il motivo è da ritenersi fondato in quanto la CTR non ha esplicitato le ragioni per le quali si doveva ritenere che nè dal piano di coltura e conservazione, presentato dalla parte e nel quale erano stati inseriti i terreni oggetto dell’atto di compravendita, nè dagli altri documenti emergevano elementi a sostegno della idoneità del fondi ad aumentare l’efficienza dell’azienda.

8. Il terzo ed il quarto motivo rimangono assorbiti.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso della contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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