Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19903 del 27/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19903 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 20918-2017 proposto da:
TOSSINI BRUNETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PADOVA 43, presso lo studio dell’avvocato ANGELA
SARDELLITTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente avverso la sentenza n. 20479/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSA/IONE di ROMA, depositata il 06/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.
Data pubblicazione: 27/07/2018
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento definito con la sentenza della Sezione Seconda, 6 ottobre
2011, n. 20479, con la quale è stata annullata la sentenza di secondo grado e
dichiarato inammissibile l’appello immediato, Brunetta Tossini ha avanzato, con
ricorso notificato il 12 settembre 2017, istanza di correzione nella parte in cui,
trascrizioni eseguite presso la Conservatore dei registri immobiliari di Roma
relative alla sentenza della Corte di appello di Roma ed al successivo ricorso per
cassazione.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo
comma dell’art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal
relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso del rigetto
dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la
proposta è stata notificata all’avvocato della ricorrente.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato
memoria illustrativa.
Osserva il Collegio che la cancellazione della trascrizione della domanda
effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del
merito, anche d’ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima
(Cass. 21 febbraio 1991 n. 1859; Cass. 20 settembre 2000 n. 12444).
D’altra parte, anche nel giudizio di cassazione deve essere giudizialtnente
ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668
c.c.. Ed è ciò che ricorre nella specie, avendo la Corte con la sentenza de qua, in
accoglimento del secondo mezzo (assorbiti i restanti), annullato la sentenza della
Corte di appello e dichiarato inammissibile l’appello immediato proposto dalla
medesima Brunetta Tossini avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di
Ric. 2017 n. 20918 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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per mero errore materiale, è stata omessa ogni pronuncia in ordine alle
Roma che disponendo lo scioglimento della comunione, accertava la indivisibilità
del bene, disponendone la vendita.
Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente accolto con riferimento all’esito del
giudizio di cassazione, dovendo disporsi la cancellazione, come richiesto dalla
ricorrente, della sentenza della Corte di appello di Roma n. 5037 del 2005,
2006, registro generale n. 17475, registro particolare n. 10055, avente ad oggetto
lo scioglimento della comunione dell’immobile sito in Roma, via Pietro
Giannone n. 10, riportato al foglio 372, particella 48, sub 47 (ora sub 605,
derivante dalla fusione dei subb 47 e 604).
Va rimessa, di converso, la cancellazione della trascrizione della originaria
domanda al giudice del merito.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione
di errore materiale nel quale l’intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella
sentenza n. 20479 del 2011 nel senso che nella parte motiva della decisione,
dopo l’ultimo periodo, nonché in quella dispositiva, dopo le parole “…e di
questo giudizio di cassazione”, va aggiunta la seguente frase: «ordina la
cancellazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 5037 del 2005,
trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il 16 febbraio
2006, registro generale n. 17475, registro particolare n. 10055, avente ad oggetto
lo scioglimento della comunione dell’immobile sito in Roma, via Pietro
Giannone n. 10, riportato al foglio 372, particella 48, sub 47 (ora sub 605,
derivante dalla fusione dei subb 47 e 604), con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari di Roma da ogni sua e qualsiasi responsabilità».
Ric. 2017 n. 20918 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il 16 febbraio
Ordina la conseguente annotazione s- ull’originale della detta – sentenza della
sostituzione così disposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2″ Sezione civile della