Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19903 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 20/09/2010), n.19903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale Libia 174,

presso l’avv. Faraon Luciano, che lo rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 61/09, in

data 9 aprile 2009, nel procedimento iscritto al n. 33/09 R.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. Finocchi Ghersi Renato, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. D.M., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 9 aprile 2009, che ha rigettato il gravame dal medesimo proposto contro la sentenza del Tribunale di Trieste in data 17 dicembre 2008, che ha respinto il ricorso del nominato cittadino straniero volto a far accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, ovvero la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 e segg. del medesimo decreto legislativo o, in subordine, il diritto di asilo costituzionale riconosciuto dall’art. 10 Cost., comma 3;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il ricorso per cassazione appare inammissibile, in quanto il ricorrente non ha concluso l’illustrazione dei motivi di censura – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – con la chiara indicazione, per quanto riguarda il primo motivo, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume illogica, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897), ne’ con la formulazione, in ordine al secondo motivo, del quesito di diritto, che non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941;

2008/20409);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA