Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19903 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 19/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Lucia – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12651/2012 proposto da:

F.A.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– costituita –

avverso la sentenza n. 329/09/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, del 25/05/2011,

depositata il 27/06/2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Piercamillo Davigo;

udito l’Avvocato difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

udito il Procuratore Generale della Repubblica in persona del

Sostituto Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo dichiararsi

inammissibile il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione distaccata di Salerno, n. 329/09/11, pubblicata il 27 giugno 2011, con la quale essa riformava la decisione di quella provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso sull’assunto che il contribuente aveva dimostrato di non aver ricevuto il questionario e che l’impresa non effettuava lavori edili in senso ampio, ma solo manutenzione e riparazione di loculi e cappelle funerarie per conto di una Arciconfraternita.

Riteneva invece la Commissione tributaria regionale che l’impresa svolgesse attività edile in senso ampio, come si evince dalla convenzione stipulata con l’Arciconfraternita, sicchè doveva applicarsi lo studio di settore.

2. L’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato, si costituiva al fine di partecipare alla discussione, nella quale però non interveniva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Commissione tributaria regionale non ha motivato sulla mancata sottoscrizione del messo notificatore e della data di consegna; infatti il giudice di appello ha argomentato che la notifica può essere effettuata a mezzo posta, ma nel caso in esame non risulta effettuata a mezzo posta.

Il motivo di ricorso è inammissibile atteso che la questione è stata sollevata solo in secondo grado ed in ogni caso la Commissione tributaria regionale ha ritenuto valida la notifica ed in ogni caso il ricorrente ha potuto svolgere e sue difese dimostrando la conoscenza dell’atto.

2. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, l’assoluta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, inficiato anche da errori di calcolo.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non riporta il contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

3. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto la decisione si fonda su affermazioni apodittiche e prive di riscontro documentale; in particolare da un lato l’Agenzia ha ritenuto prevalenti gli studi di settore sulle scritture contabili e peraltro il contribuente non contesta l’applicazione dello studio di settore, ma la marginalità dell’attività edile in senso ampio; inoltre sono congrue le operazioni poste in essere dal coniuge con i redditi dichiarati.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non vi è prova che le questioni sulla marginalità dell’attività edile siano state dedotte in primo e secondo grado, poichè dalla sentenza emerge che la questione discussa fosse solo l’applicabilità o meno dello studio di settore.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva rilevante dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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