Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19902 del 29/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19902 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 7568/2012 proposto da:
PRINCIPATO FILOMENA (C.F.: PRN FMN 30B67 D303T), rappresentata e difesa, in virtù
di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Scalzi ed elettivamente
domiciliata presso A. Corace, in Roma, via della Balduina, n. 28;
– ricorrente —
contro
SCARFONE BRUNELLA; SCARFONE CONCEZIONE,TALOTTA DOMENICO e
TALOTTA GIOVANNI (quali eredi di Gentile Lucia); GENTILE ROSARIA EUGENIA,
,p

GENTILE FERDINANDO e GE.Nítii_E . PALMERINO (quali eredi di Gentile Salvatore
Nicolino); TRAPASSO ANTONIO e’TgAPASgÓ ANNA (quali eredi di Gentile Dora Maria);
– intimati per la cassazione della sentenza n. 57 del 2011 della Corte di appello di Catanzaro,
depositata il 24 gennaio 2011 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

1

Data pubblicazione: 29/08/2013

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Pierfelice Pratis , che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in
atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 22 gennaio 2013, la

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione Concezione convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la sig.ra Principato Filomena per sentir emettere sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di trasferimento dell'immobile di cui al contratto preliminare (avente ad oggetto un'unità immobiliare ubicata in Catanzaro Lido) stipulato tra Scarfone Vitaliano (loro dante causa) e Gentile Palmerino (dante causa della predetta convenuta). Nella costituzione della Principato (che eccepiva la prescrizione sia dell'azione che del diritto esercitati dalle attrici, oltre a proporre domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare dedotto in giudizio), all'esito dell'esperita istruzione probatoria, la Sezione stralcio dell'adito Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata il 9 luglio 2005, accoglieva la proposta domanda principale, adottando le correlate statuizione accessorie, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese giudiziali in danno della convenuta. Interposto appello da parte della Principato Filomena e nella costituzione delle appellate Scarfone Brunella e Scarfone Concezione (in proprio e quali eredi di Mazzocca Emma, nelle more deceduta), con l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di Gentile Lucia, Gentile Salvatore Nicolino e Gentile Dora Maria, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 57 del 2011 (depositata il 24 gennaio 2011), accoglieva il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta nei confronti dell'appellante con l'originario atto di citazione notificato il 16 maggio 1991, compensando tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio. 2 notificato il 16 maggio 1991 le sigg.re Mazzocca Emma, Scarfone Brunella e Scarfone Avverso la menzionata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 6 marzo 2012 e depositato il 23 marzo 2012) la stessa Principato Filomena, basato su due motivi, in ordine al quale nessuna parte intimata ha svolto attività difensiva in questa sede. Con il primo motivo dedotto la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione c.p.c.,per mancata correlazione tra richiesto e pronunciato, della normativa in tema di contratto preliminare e di esecuzione dei contratti (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), congiuntamente al difetto di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.). In particolare, con tale doglianza, la ricorrente ha prospettato che la sentenza di secondo grado aveva illegittimamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione, con tutte le conseguenze di legge, dell'immobile sito in Catanzaro Lido, v. Nicoloso da Recco, di cui al contratto preliminare del 2 marzo 1957, detenuto senza titolo a seguito del rigetto della domanda di sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto non concluso in esecuzione del preliminare, originariamente proposta con l'atto di citazione dalle sig.re Mazzocca Emma, Scarfone Brunella e Scarfone Concezione. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per assunta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., della normativa in tema di rapporti tra motivazione e dispositivo della sentenza, per violazione dell'art. 2932 c.c., della normativa in tema di prescrizione e risoluzione dei contratti (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), oltre che per difetto di motivazione (con rifermento all'art. 360, n. 5, c.p.c.). A sostegno di tale doglianza la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sentenza della Corte catanzarese nella parte in cui, pur dichiarando fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla stessa Principato con l'atto di appello, non aveva riconosciuto e dichiarato la prescrizione medesima in dispositivo. 3 della normativa in tema di domanda giudiziale, nonché la violazione degli artt. 99 e 112 Ritiene il relatore che il primo motivo così come formulato — rispondente ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. - possa qualificarsi manifestamente fondato avuto riguardo al dedotto vizio di omessa pronuncia, mentre il secondo motivo si prospetta inammissibile per carenza di interesse, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., con riferimento alle corrispondenti ipotesi enucleate nell'art. 375 nn. 5) e 1) Deve, in primo luogo, evidenziarsi che, sul piano generale (cfr., ad es., da ultimo, Cass. n. 7268 e n. 7871 del 2012), l'omessa pronuncia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. . Ala luce di tale principio il primo motivo appare palesemente fondato proprio in relazione al vizio (comunque idoneamente dedotto) di omessa pronuncia sulla domanda restitutoria dell'immobile in favore della Principato per effetto del rigetto della domanda originariamente formulata dalle controparti ai sensi dell'art. 2932 c.c., la quale — per quanto evincibile dagli atti processuali (esaminabili anche in questa sede in virtù della natura della violazione prospettata) — era stata avanzata dall'attuale ricorrente sia in primo grado, quale pronuncia conseguente all'eventuale accoglimento della formulata domanda riconvenzionale, sia con l'atto di appello oltre ad essere appositamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (per come evincibile dal tenore della stessa sentenza impugnata con riferimento, per l'appunto, alle conclusioni riportate in epigrafe), senza, però, trovare corrispondenza nel dispositivo della stessa sentenza della Corte catanzarese, nel quale risulta statuito, in accoglimento del gravame, il solo rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della medesima Principato (pur a fronte 4 c. p. c. . del riconosciuto diritto, in motivazione, alle restituzioni secondo le norme dell'indebito: v. pag. 13 della sentenza medesima). Orbene, sulla scorta di tali emergenze, il motivo in questione è evidentemente accoglibile nei precisati limiti dal momento che — per giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 12084 del 2007 e Cass. n. 16152 del 2010) — la mancata statuizione, nel vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'ad .112 c.cp.c., non potendo l'esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. Si prospetta, invece, inammissibile il secondo motivo, poiché non sussiste il complesso vizio denunciato dal momento che la Corte territoriale è pervenuta all'accoglimento dell'appello, pronunciando il rigetto della domanda originariamente avanzata nei confronti della Principato proprio ritenendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto delle promittenti acquirenti alla stipula del contratto definitivo, per come univocamente ed esaustivamente evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata (con la individuazione della conseguente conclusione a pag. 13); in tal senso, quindi, la Corte territoriale aveva recepito la doglianza principale dedotta in sede di gravame dall'attuale ricorrente, la cui statuizione non poteva che tradursi, nel dispositivo, nel rigetto della domanda di cui all'originario atto di citazione (quale statuizione, per l'appunto, direttamente corrispondente proprio al motivo di gravame principale, senza alcuna necessità dell'esplicitazione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, essendo essa implicita nella reiezione della suddetta domanda ed avendo trovato compiutamente riscontro la ragione di tale pronuncia nella svolta motivazione). Da tanto deriva l'inammissibilità della formulata doglianza per difetto di interesse della ricorrente. Alla stregua delle esposte argomentazioni si ritiene, in definitiva, che emergano le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. (con riferimento alle 5 dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il ipotesi previste all'art. 375 nn. 5) e 1) c.p.c.), per poter pervenire al possibile accoglimento, per quanto di ragione (in ordine alla dedotta violazione ricondotta all'art. 360, n. 4, c.p.c.), del primo motivo del proposto ricorso per sua manifesta fondatezza e alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo per carenza di interesse». Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; ritenuto che, pertanto, deve essere accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, ed il correlato rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 giugno 2013. nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna

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