Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19902 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 20/09/2010), n.19902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Caramello Riccardo, del Foro di Genova, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI GENOVA;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Genova in data 19 gennaio

2009, nella causa iscritta al n. 233/2008 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

maggio 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. D.A., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 19 gennaio 2009, con il quale il Giudice di pace di Genova ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 27 agosto 2008 dal Prefetto di Genova, per essere il ricorrente entrato nel territorio nazionale il 17 ottobre 2006, privo del prescritto visto d’ingresso, sottraendosi ai controlli di frontiera;

1.1. la Prefettura di Genova non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorso appare inammissibile, in quanto con un unico motivo e’ stata dedotta genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), cosi’ da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilita’ (Cass. 2008/2652); inoltre, considerato che il Giudice di pace ha comunque motivato sul pericolo che lo straniero potesse rendersi irreperibile, il ricorrente non ha illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ e da evitare che all’individuazione di dette ragioni possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alla spese processuali, non avendo la Prefettura intimata svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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