Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19902 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 838/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1126/2015qdella COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 02/07/2015;

lette le memorie ex art. 380-bis depositate da entrambe le parti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef-Iva-Irap dell’anno 2004 scaturiti da indagini bancarie, l’amministrazione censura la sentenza d’appello per violazione degli articoli: 1) artt. 2909, 324 e 100 c.p.c. (violazione del giudicato intervenuto sulla cartella di pagamento);

2) art. 112 c.p.c., L. n. 890 del 1992, artt. 7 ed 8 (erronea individuazione degli elementi necessari per la validità della notificazione dell’avviso di accertamento);

3) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), (indebita applicazione della sentenza Corte Cost. n. 228/14 ad un rapporto ormai esaurito);

2. con “istanza di sospensione del giudizio” del 26.04.2017, il controricorrente ha dichiarato “di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (definizione agevolata delle controversie tributarie”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. ai sensi del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8 – che ha introdotto la “definizione agevolata delle controversie tributarie” – “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”.

PQM

 

Sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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