Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19902 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 19/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Lucia – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2279/2012 proposto da:

V.P.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/25/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 15/04/2011, depositata il 17/05/2011, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Piercamillo Davigo;

udito l’Avvocato difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato generale dello Stato che si riporta al

controricorso;

udito il Procuratore Generale della Repubblica in persona del

Sostituto Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo che il ricorso

sia dichiarato inammissibile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. V.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, n. 40/25/11, pubblicata il 17 maggio 2011, con la quale essa confermava la decisione di quella provinciale di Pistoia, che aveva parzialmente accolto il ricorso riducendo del 70% i ricavi individuati dall’Ufficio sulla base degli studi di settore.

2. L’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato, con controricorso datato 30.1.2012, chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto deduceva contemporaneamente la omessa ed insufficiente motivazione su circostanze decisive e controverse, cosi incorrendo in insanabile contrasto logico, non potendo coesistere il primo vizio con gli altri; inoltre nel ricorso non si contesta tanto la motivazione, quanto la valutazione dei giudici di merito così sostanzialmente richiedendo un ulteriore esame delle prove fornite; peraltro il ricorso è infondato in quanto la Commissione tributaria regionale aveva motivato in modo logico e congruo.

Con ulteriore controricorso datato 11.2.2012 ribadiva la inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce la omessa ed insufficiente motivazione su circostanze controverse e decisive, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto manca la motivazione della riduzione del 70%, limitandosi ad una valutazione di equità senza indicare le ragioni ed i presupposti di fatto della pretesa tributaria.

Il ricorso è inammissibile atteso che nel ricorso non si riporta il contenuto preciso dell’avviso di accertamento, in tal modo violando il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 2928/15).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 5.500,00, oltre spese pronotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in Euro 5.500,00, oltre s.p.d..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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