Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19901 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19901 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 2001-2017 proposto da:
GELATI LUCA, GELATI LIRA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO
BERTOLONE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FRANCESCA ROCCELLA CL AUDIO ROCCELLA, _ARMANDO
ROCCELLA;

– ricorrenti contro
CEVASCO CLAUDIO, LASTRICO ROSA, LASTRICO OMETTA,
LASTRICO FABIO, PIBIRI ARMANDA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA A. BAIANIONTI 4, presso lo studio dell’avvocato
RENATO ALTO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI CANERA;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 2300/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di RONL1, depositata il 05/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2300 del 5 febbraio 2016 questa Corte ha respinto il ricorso
proposto dalla dante causa degli odierni ricorrenti, Luca e Lara Gelati, avverso
la sentenza della Corte di appello di Genova n. 851 del 6 luglio 2010, così
definendo un giudizio relativo alle modalità di esercizio del diritto di servitù di
passaggio convenzionale. In quella sede parte ricorrente, Antonia Dellepiane,
aveva svolto sette motivi di ricorso, denunciando: A) la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 1362 c.c., in quanto assumeva che la Corte di appello,
nell’interpretare la clausola contenuta nel contratto di divisione in data 6-111947, costitutiva della servitù di passaggio de qua, avrebbe dovuto tener conto
del comportamento delle parti successivo alla stipulazione di tale contratto, in
particolare, ciò che , emergeva dalla sentenza emessa dal Pretore di Genova
nell’ambito di un precedente giudizio possessorio, dalla quale risultava che le
parti sin dal 1947 avevano esercitato la servitù solo per il passaggio pedonale,
e solo occasionalmente e previa autorizzazione da parte della convenuta —e
quindi per mem tolleranza di ciuest’ultima -, per il passaggio di animali o mezzi
agricoli; B) la violazione dell’art. 2909 c.c., anche quale vizio di motivazione,
per non avere la Corte distrettuale tenuto conto del giudicato formatosi tra le
parti circa le modalità di esercizio della servitù; C) contraddittorietà della
motivazione per non avere la Corte di merito tenuto conto della presenza di
otto gradini per superare il dislivello tra i terreni, che avrebbe dovuto
costituire un ulteriore elemento di valutazione per l’accertamento della natura
di passo pedonale non carraio della servitù; D) la violazione e la falsa
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FALASCHI.

applicazione dell’art. 1065 c.c. e il difetto di motivazione per avere la Corte di
appello utilizzato lo strumento interpretativo residuale previsto dalla citata
norma, pur avendo a disposizione lo strumento interpretativo principale
costituito dal richiamato giudicato possessorio; E) erroneità del riferimento
operato dalla Corte di appello all’art. 1051 c.c. non avendo la causa ha ad

La sentenza n. 2300 ha disatteso, esaminandoli analiticamente, tutti i motivi
del ricorso così statuendo: per il primo (À), “… è infondato, in quanto, come è noto,
l’art. 1075 cod.civ. stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di
quella indicata dal titolo si conserva per intero. Il fatto che il proprietario del fondo
dominante abbia nel tempo esercitato prevalentemente il transito a piedi, pertanto, non può
di per sé ritenersi abdicativo della facoltà di passaggio anche con me.z.‘zi meccanici insita nella
servitù conven_zionalmente costituita; servitù che è esercitatile in tutta la sua estensione in
ogni tempo, salvo l’eventuale prescri‘.zione del diritto, nella ipecie non eccepita dalla
convenuta”; per il secondo ed il terzo (B), “…sono privi di fondamento, non potendosi
riconoscere alcuna efficacia di giudicato nel presente giudkio di natura petitoria alla senten.za
invocata dalla ricorrente, emessa nell’ambito di un giudizio possessorio, il cui oggetto
prescinde da ogni questione circa la conformità a diritto della situa.zione possessoria oggetto
di tutela. Nel procedimento possessorio, infatti, l’esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti
valere dalle parti, ove mantenuto nei limiti imposti dalla natura del procedimento stesso, e,
cioè, compiuto al solo fine di dedurre elementi sulla sussistelka e le modalità del possesso,

lascia impregiudicata ogni questione sulla contò nuità a diritto della situaione possessoria
oggetto di tutela, e, pertanto, osta a che la senten:za resa a conclusione del procedimento
possessorio spiegare effetto di giudicato nel giudkio petitorio, caratterivato da diversità di

petitum e di causa petendi”; per il quarto (C), “…non è meritevole di accoglimento,
avendo la Corte di appello motivatamente ritenuto irrilevante l’attuale presenza dei gradini,

dando atto che in passato lungo il passaggio erano stati effettuati transiti sia con carriole
meccaniche che con trattori. Si tratta di un appreamento di fatto ché, in quanto sorretto
da nomenta.zioni non illogiche, si sottrae al sindacato di questa Corte”; per il quinto ed
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oggetto una servitù coattiva, bensì una servitù volontaria.

il sesto (D) , premesso che “in tema di servitù prediali, l’estensione e le modalità di
esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i
ciiteri previsti dagli arti. 1064 c.c., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è

necessario per usarne, e 1063 i’. c., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il
bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. Nella specie, a fronte

dal giudice di primo grado al criterio del minimo meuo previsto dal citato ad 1063 c. e., la
ricorrente si è limitata ad indicare, quale unico elemento dimostrativo della idoneità della
clausola negniale a comprovare la comune volontà delle parti circa l’estensione e le modalità
di esercizio della servitù, il giudicato possessorio; giudicato che per le ragioni in precedenza
esposte non assume alcuna n’levana nel presente giudkio, al fine di accertare l’effettiva
portata del titolo costitutivo della servitù di passaggio per cui è causa”; per il settimo (E),
infine, “E’ vero, inJàtti, che, vedendosi in tema di servitù costituita per titolo, non appare
pertinente il richiamo contenuto in sentenza alla disposkione dettata in tema di servitù
coattive dall’ad 1031 e. e. L’argomento speso al riguardo dal giudice del gravame, tuttavia,
non appare determinante al fine della decisione, essendo stato svolto (come reso evidente dal
tenore delle espressioni usate: “Osserva la Corte che appare del tutto
condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice anche alla luce della
ratio espressa dall’art. 1051 comma 3 c.c “„ al solo scopo di convalidare
ulteriormente la valuAkione espressa dal giudice di primo grado, secondo cui, essendo pacifica
la natura agricola del fondo dominante ed altrettanto pacifico che il relativo passo era stato
esercitato in llanone della coltimzione di detto ./o. ndo, ciò comportata i’be l’eserczkio della

serrith in questione potesse ayrenire con ffi shumenti llecessari per la coltiNqione del ,frndo
e, quindi, anche con meui meccanici. Orbene, come è stato precisato da questa Code, le
argomenAkioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre
decisive ragioni, sono improduttive di ejjes tti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di
censura in sede di legittimità”.

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della valut‘kione espressa dalla Corte di appello riguardo alla corrette ci del ricorso operato

Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione Luca e Lara Gelati
hanno proposto ricorso, con atto notificato il 16 gennaio 2017, sulla base di
un unico articolato motivo.
Hanno resistito con controricorso Rosa Lastrico, Claudio Cevasco, Armanda

di Giovanni Lastrico.
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma l, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente
comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di
consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno anche depositato
memoria illustrativa.

Atteso che:
— con l’unico motivo del ricorso Gelati lamentano che la Corte di legittimità
abbia ritenuto irrilevante la presenza degli otto gradini — di , cui al quarto
motivo di ricorso — ai fini dell’interpretazione della clausola contenuta nell’atto
di divisione, per essere la statuizione secondo cui “in passato lungo il
passaggio erano stati effettuati transiti sia con carriole meccaniche che con
trattori” del tutto disancorata degli elementi istruttori del processo di merito.
In altri termini, si tratterebbe di affermazione errata in Eatto poiché nel
giudizio possessorio era stato accertato che i passaggi con mezzi meccanici
erano stati effettuali solo su richiesta dei titolari della servitù e solo
occasionalmente per tolleranza e su preciso consenso della titolare del fondo
servente.
Il motivi di ricorso si rivelano estranei al parametro dell’errore revocatorio di
fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..
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Pibiri, Orietta Lastrico e Fabio Lastrico, gli ultimi tre in proprio e quali eredi

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle
sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 -n. 4, c.p.c.
deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale
conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la
questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo

valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od
esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del
processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una
diversa valutazione della situazione processuale.
E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti
errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della
quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente
rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente
contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22 settembre 2014 n.
19926; Cass. 9 dicembre 2013 n. 27451; Cass. Sez. Un. 28 maggio 2013 n.
13181; Cass. 12 dicembre 2012 n. 22868; Cass. 18 gennaio 2012 n. 714; Cass.
Sez. Un. 30 ottobre 2008 n. 26022).
In particolare, si è deciso da questa Corte come una sentenza della Corte di
cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all’assunto che
essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo
costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art.
395, comma 1 numero 4, c.p.c. (Càss. 3 aprile 2017 n. 8615; Cass. 15 giugno
,

2012 n. 9835). In altri termini, l’errore idoneo a dar luogo alla revocazione di
una sentenza postula che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia
costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia
statuito (cfr. Cass. Sez. Un. 10 agosto 2000 n. 561).
Nella specie il fatto oggetto dell’asserito errore, ossia l’individuazione delle
modalità di esercizio della servitù volontariamente costituita, se veicolare o
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incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la

solo transito pedonale, è stato l’oggetto del dibattito processuale. Non si tratta
di errore percettivo avendo la Corte valutato la circostanza dedotta onde
determinare l’interpretazione della clausola contrattuale, giungendo alla
conclusione che la pattuizione era in t enso ampio, non costituendo
impedimento al suo esercizio la presenza degli otto gradini.

siffatte circostanze, non ammettendo il ricorso per revocazione una
rivisitazione della sentenza impugnata per valutare nuovamente il ricorso
rigettato (o accolto) o spiegarne più diffusamente al soccombente le
motivazioni.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.

P.

.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida
in favore dei controt-icorrenti in complessivi C 1.600,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

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In altri termini, il rigetto del ricorso è dipeso dalla valutazione proprio di

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 21

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