Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19901 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18291-2018 proposto da:

B.L. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 10, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CASADEI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MOLINARI;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELLA MURONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Brescia con la sentenza n. 498/2017 aveva rigettato l’appello proposto dalla B.L. srl avverso la decisione con la quale il tribunale di Brescia aveva accolto l’opposizione di P.A. al decreto ingiuntivo emesso in favore della società per la complessiva somma di Euro 12.238,19 a titolo di rimborsi spese pagati nel corso del rapporto di lavoro e non dovuti.

La Corte territoriale, concordemente con il tribunale, aveva ritenuto che per le somme in questione, erogate a titolo di rimborso spese per i costi sostenuti per pedaggio autostradale e carburante dal P., non ne fosse stata provata la non spettanza al dipendente. Rilevava che la società, agendo in giudizio, avrebbe dovuto provare la fondatezza delle proprie pretese e, dunque, la non spettanza delle somme in questione.

Il giudice d’appello aveva ritenuto non dirimente., ai fini della prova, la circostanza che nel contratto di assunzione non fosse pattuito nulla sul rimborso delle spese in questione, potendo l’originaria pattuizione essere integrata da successivi accordi anche in via di fatto. Rilevava che a fronte della carenza di prova da parte della società erano presenti circostanze di segno opposto quali la erogazione al dipendente per tutto il corso del rapporto, a cadenza mensile, delle somme, nonchè la pregressa attribuzione allo stesso di auto aziendale con telepass aziendale e carta carburante, successivamente venuta meno per un guasto dell’auto e sostituita dall’uso di mezzo proprio del P.. La complessiva valutazione delle circostanze esaminate portava alla esclusione del diritto alla richiesta restituzione.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva il P. con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La società depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Deve preliminarmente rilevarsi che il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso notificato in via telematica nonchè la improcedibilità dello stesso per la mancata produzione della relata di notifica della sentenza gravata, notificata il 13 aprile 2018.

Con riguardo a tale ultima eccezione deve richiamarsi quanto statuito da questa Corte, secondo cui “Il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita – nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, – anche la relazione di notificazione della stessa, nè il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente” (Cass. n. 3466/2020; SU Cass.n. 8312/2019).

Nel caso di specie, l’assenza del deposito della relazione di notificazione integra la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 13 aprile 2018, non risulta abbia provveduto a depositarne copia autentica con la relazione di notificazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9004 del 2009, il vizio – rilevabile d’ufficio – non è sanato neppure dalla non contestazione sull’osservanza del termine breve per l’impugnazione da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione. Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l’unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, circostanza non verificatasi nella presente fattispecie. Il ricorso è pertanto improcedibile, risultando ogni altra questione assorbita.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

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