Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19901 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. De Bartolo Davide per procura speciale;

– ricorrente –

contro

REGIONE VALLE D’AOSTA e PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che le rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento del Tribunale di Aosta del 29 gennaio 2009

nel procedimento n. 897/08 RG VOL;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 aprile 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice che nulla ha osservato.

LA CORTE:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

CHE:

e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa delle controricorrenti;

il Tribunale di Aosta con provvedimento del 29 gennaio 2009 ha rigettato l’opposizione proposta da G.C. avvero il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti;

per la cassazione di tale decreto G.C. ha proposto ricorso notificato il 25 marzo 2009, non depositato; hanno resistito con controricorso, ritualmente notificato e depositato, la Regione Valle d’Aosta e la Presidenza della Giunta Regionale di detta Regione; secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilita’ del ricorso medesimo (Cass. 1988/6824; 2008/21969);

le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’improcedibilita’ del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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