Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19901 del 20/09/2010
Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19901
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. De Bartolo Davide per procura speciale;
– ricorrente –
contro
REGIONE VALLE D’AOSTA e PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi
12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che le rappresenta e
difende per legge;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento del Tribunale di Aosta del 29 gennaio 2009
nel procedimento n. 897/08 RG VOL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 aprile 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice che nulla ha osservato.
LA CORTE:
Fatto
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
CHE:
e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa delle controricorrenti;
il Tribunale di Aosta con provvedimento del 29 gennaio 2009 ha rigettato l’opposizione proposta da G.C. avvero il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti;
per la cassazione di tale decreto G.C. ha proposto ricorso notificato il 25 marzo 2009, non depositato; hanno resistito con controricorso, ritualmente notificato e depositato, la Regione Valle d’Aosta e la Presidenza della Giunta Regionale di detta Regione; secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilita’ del ricorso medesimo (Cass. 1988/6824; 2008/21969);
le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’improcedibilita’ del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010