Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19901 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 01/03/2017, dep.09/08/2017), n. 19901
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23182/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BELLELI ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo
studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIO MISCALI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1135/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 24/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c., della controricorrente.
Fatto
RILEVATO IN DIRITTO
che:
1. oggetto della presente controversia è la prova della tempestività della notifica dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, che la C.T.R. ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
2. l’amministrazione ricorrente lamenta che la C.T.R. non ha dato rilievo alla data di spedizione dell’atto di appello (3/4/2014) indicata sia sull’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, sia nella distinta di spedizione;
3. con memoria ex art. 380-bis c.p.c., la controricorrente ha insistito, tra l’altro, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, producendo copia della sentenza n. 3067/2016 – munita di attestazione di passaggio in giudicato in data 3/2/2017 – con cui la stessa C.T.R. della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la medesima sentenza n. 1135/24/2015 qui in esame;
4. all’esito della Camera di consiglio il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3.
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando alla controricorrente termine di giorni 30 dalla comunicazione per la notifica a controparte dell’elenco documenti prodotti, ed ulteriore termine di giorni 60 per note.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017