Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19901 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 01/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23182/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BELLELI ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO MISCALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c., della controricorrente.

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

1. oggetto della presente controversia è la prova della tempestività della notifica dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, che la C.T.R. ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

2. l’amministrazione ricorrente lamenta che la C.T.R. non ha dato rilievo alla data di spedizione dell’atto di appello (3/4/2014) indicata sia sull’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, sia nella distinta di spedizione;

3. con memoria ex art. 380-bis c.p.c., la controricorrente ha insistito, tra l’altro, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, producendo copia della sentenza n. 3067/2016 – munita di attestazione di passaggio in giudicato in data 3/2/2017 – con cui la stessa C.T.R. della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la medesima sentenza n. 1135/24/2015 qui in esame;

4. all’esito della Camera di consiglio il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3.

PQM

 

Dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando alla controricorrente termine di giorni 30 dalla comunicazione per la notifica a controparte dell’elenco documenti prodotti, ed ulteriore termine di giorni 60 per note.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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