Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19900 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19900 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 372-2017 proposto da:
NI ERO INL-kRCO, CONTE ANNAMARIA, elettivamente domiciliati
in ROLA, VIA FEDERICO CONFALONIER1 5, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANGELO DI LORENZO;

– ricorrenti contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in RONLk, VIALE EUROPA 190,
presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 27/07/2018

SAURUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in RONIA, VIALE GIULIO CESARE 14,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALFREDO
BIANCHINI, FRANCESCA BUSETTO;

avverso la sentenza n. 24156/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 24156 del 26 novembre 2015 questa Corte ha respinto sia il
ricorso principale sia quello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1374 del 1 luglio 2010,
così definendo un giudizio di reciproca violazione delle distanze legali fra
proprietà limitrofe. In quella sede parte ricorrente incidentale Niero — Conte
aveva svolto due .motivi di ricorso, denunciando: A) violazione dell’art. 873
c.c., dell’art. 17 legge n. 765 del 1967, dell’art. 9 D.M. n. 1444 del 1968,
nonché degli artt. 11 e 25 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Milano, oltre a
vizio di motivazic.)ne, per :ivere la corte territoriale ignorato le censure relative
alla disposta parziale riduzione in pristino dell’edificio della Saurus e al
ripristino delle distanza legale limitatamente alla porzione dell’edificio stesso
sopravanzato verso il confine, senza estenderla all’intera costruzione; 13) la
sentenza impugnata aveva omesso di considerare, ai fini delle distanze legali,
l’ampliamento del fronte del nuovo edificio e la sua maggiore altezza.

Ric. 2017 n. 00372 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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– controricorrente e ricorrente incidentale –

La sentenza n. 24156 ha disatteso, esaminandoli analiticamente, entrambi i
motivi del ricorso incidentale così statuendo: “E’ sufficiente rilevare che le
questioni prospettate non risultano esaminate dal giudice di secondo grado e,
quindi, rivestono carattere di novità: dette censure andavano eventualmente
denunciate ai sensi dell’art. 112 c.p.c., mentre è stata dedotta la violazione

state trascritte le censure svolte in appello di cui si assume l’omesso esame, in
violazione del principio di autosufficienza. Le doglianze implicano, in ogni
caso, una valutazione di fatti ed una interpretazione delle norme di natura
alternativa rispetto a quella su cui il giudice di appello ha fondato la decisione,
con riferimento a circostanze di fatto che esulano, per la loro novità, dal
sindacato di legittimità”.
Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione Marco Niero e
Annamaria Conte hanno proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre
2016, sulla base di un unico articolato motivo.
Hanno resistito, con separati atti di controricorso, Saurus s.r.l. e Poste Italiane
s.p.a., proposto dalla prima anche ricorso incidentale affidato ad un unico
motivo.
Ritenuto che entrambi i ricorsi potessero essere dichiarati inammissibili, con la
conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente
comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di
consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno anche depositato
memoria illustrativa.

Atteso che:
— con l’unico motivo del ricorso principale i Niero — Conte lamentano che la
Corte di legittimità abbia qualificato come nuove le questioni esaminate, che
Ric. 2017 n. 00372 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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dell’art. 873 c.c. e di altre norme ed il vizio di motivazione, senza che siano

invece erano state espressamente esaminate dal giudice del rinvio, facendone
oggetto di un chiaro rigetto, con la conseguenza che avrebbe preso le mosse
da una fattispecie concreta diversa da quella rinvenibile nella sentenza
d’appello impugnata, rimanendo disattesa ogni risposta nel merito delle
censure

dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.
Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle
sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c.
deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale
conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la
questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo
incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la
valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od
esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del
processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una
diversa valutazione della situazione processuale.
E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti
errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della
quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente
rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente
C( ntenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22 settembre 2014 n.
19926; Cass. 9 dicembre 2013 n. 27451; Cass. Sez. Un. 28 maggio 2013 n.
13181; Cass. 12 dicembre 2012 n. 22868; Cass. 18 gennaio 2012 n. 714; Cass.
Sez. Un. 30 ottobre 2008 n. 26022).
In particolare, si è deciso da questa Corte come una sentenza della Corte di
cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all’assunto che
essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo
costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art.
Ric. 2017 n. 00372 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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L’errore ipotizzato dai ricorrenti è palesemente estraneo al parametro

395, comma 1, numero 4, c.p.c. Cass. 3aprile 2017 n. 8615; Cass. 15 giugno
2012 n. 9835).
L’inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che
l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte
di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di

motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi,
carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente súlla
sentenza medesima.
Ne consegue che, ove il dedotto errore sia stato causa determinante della
sentenza pronunciata in sede di appello, in relazione agli accertamenti dei fatti
di causa o alla ricostruzione delle reciproche allegazioni difensive operata dal
secondo giudice (come si denuncia nel caso di specie), si tratta di un punto
controverso della lite, su cui la Corte ha pronunciato alla luce delle valutazioni
espresse dal giudice del gravame.
Infatti, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, l’impugnata sentenza di
questa Corte non ha supposto come inesistente il fatto della dedotta
violazione delle distanze legali nelle costruzioni, ma ne ha considerato invece
l’esistenza, seppure valutando le censure de quibus affette da difetto di
autosufficienza, per cui potrebbe al più trattarsi di un cattivo uso del potere
decisorio, ma non già di omessa pronuncia.
In altri tettinfli, il rigetto del ricorso incidentale è dipeso dalla genericità e
inconcludenza dei motivi addotti, miranti a contrastare le valutazioni date dal
CTU, chiedendo una revisione delle conclusioni di quest’ultimo senza offrire
una analisi specifica e soprattutto decisiva degli errori avallati dalla corte
d’appello. Il ricorso per revocazione non ammette una rivisitazione della
sentenza impugnata per valutare nuovamente il ricorso rigettato (o accolto) o
spiegarne più diffusamente al soccombente le motivazioni.

Ric. 2017 n. 00372 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei

Va infine rilevato che, anche- l’ultimo presupposto della revocazione ex art.
395, n. 4, costituito dalla circostanza che il fatto non deve aver costituito un
punto controverso sul quale la sentenza abbia. pronunciato, appare
palesemente insussistente. Le vicende relative alle reciproche denunce di
violazione delle distanze legali fra costruzioni sono state al centro

non sono state convenientemente impugnate, come da ultimo ritenuto da
questa Corte, la cui statuizione non può essere sindacata sulla base di
argomenti non riconducibili al paradigma di cui all’art. 395, n. 4;

passando all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, con il quale
la Saurus lamenta la sussistenza di un contrasto di giudicati rispetto alla
decisione del Consiglio di Stato, riguardante la medesima vicenda, occorre
osservare che per orientamento consolidato di questa Corte, ove il ricorso
incidentale investa questioni preliminari di merito, come nella specie la
deduzione di giudicato, esso . ha natura di ricorso condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Con la conseguenza
che tale ricorso (incidentale) va esaminato dalla Corte di cassazione solo in
presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della
fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. Un. 6 marzo 2009 n. 5456; Cass.
Sez. Un. 25 marzo 2013 n. 7381).

In conclusione va dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
!Zie. 2017 n. 00372 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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dell’attenzione dei giudici di merito, che le hanno disattese e le loro decisioni

aggiunto il • comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
solo ricorrente (per essere rimasto assorbito quello della ricorrente
incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in
favore di ciascun controricorrente in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00
per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 21

dovuto per la stessa impugnazione.

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