Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19900 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16426-2018 proposto da:

V.A., titolare dell’impresa individuale “Lo Scarabocchio”,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI, 11,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MILEO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI,

6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI CARLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO CANDALICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di bari con la sentenza n. 47/2018 aveva accolto l’appello proposto da P.P. nei confronti di V.A. e condannato quest’ultima a pagare alla ricorrente la somma di Euro 35.521,00 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

La Corte territoriale aveva accertato, a seguito della valutazione delle testimonianze rese, l’esistenza di una prestazione lavorativa quotidiana fornita dalla P. quale insegnante all’interno della scuola “Lo Scarabocchio” di cui era titolare la V., ed aveva quindi condannato quest’ultima alle differenze retributive richieste come risultanti dai conteggi allegati e non contestati.

Avverso tale decisione V.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la P..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale la eterodirezione della prestazione lavorativa e la sottoposizione della P. al potere gerarchico del datore di lavoro.

Parte ricorrente ha rilevato la mancata considerazione della carenza probatoria relativa alla esistenza del vincolo di subordinazione. Sostiene che dalle testimonianze esaminate tale circostanza non era desumibile e che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare sul punto.

2) Con il secondo motivo si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. per la omessa considerazione, da parte del giudice d’appello, della carenza di prove in punto di subordinazione, il cui onere era posto a carico della lavoratrice.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti, sotto profili diversi, all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Entrambe le censure risultano inammissibili.

Il ricorrente lamenta la carenza probatoria, di cui la corte territoriale non si sarebbe accorta, in ordine agli elementi fattuali da cui desumere l’eterodirezione della prestazione lavorativa e la sottoposizione della lavoratrice al potere gerarchico e disciplinare della datrice di lavoro, ma non allega ed inserisce quali siano le prove di cui è denunciata l’omessa o insufficiente valutazione, peraltro ignorando la valutazione fatta dalla corte che, attenendo al merito del suo giudizio, è estranea al giudizio di legittimità.

Come già in molte occasioni affermato “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016).

La valutazione richiesta non può neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura. Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

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