Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19900 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14010/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANICIO

GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNALISA RENDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’01/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che, con sentenza del 1.4.2016, la Corte di appello di Bologna, in riforma parziale della decisione di primo grado – che aveva accertato la illegittimità della causale apposta al secondo dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con Select Spa e Adecco Italia spa, agenzie per il lavoro, per il periodo dal 1.7.2005 – 30.9.2005, e dichiarato che tra D.A. e la società utilizzatrice, Poste Italiane s.p.a., si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di inizio dell’utilizzazione condannava la società al pagamento di un indennità forfetizzata pari a otto mensilità di retribuzione, oltre accessori di legge;

che, con riferimento al contratto stipulato per ragioni di carattere organizzativo e produttivo derivanti dagli accordi 29 luglio 2004 e 22 marzo 2005 intercorsi tra Poste Italiane e le OOSS a livello nazionale, dei quali il primo in materia di Recapito, nell’ambito delle esigenze di copertura del servizio, la fornitura di personale era finalizzata alla copertura sia di assenze non programmabili, sia di assenze di carattere strutturale per l’ottimale copertura del servizio, non fronteggiabili con il ricorso al lavoro flessibile, e comunque riferita a causale antinomica rispetto alla ratio della normativa di riferimento;

che la documentazione prodotta e l’istruttoria orale espletata non avevano consentito, secondo la Corte, di chiarire a quali delle causali contraddittoriamente esposte si riferisse l’assunzione del D., essendo la prova limitata al diverso periodo 10.3.2006 – 8.4.2006;

che di tale sentenza la società chiede la cassazione affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui ha opposto difese il D., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Considerato:

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, art. 21, oltre che dell’art. 25 ccnl 11.7.2003, rilevando che erano gli accordi sindacali menzionati nella parte espositiva a giustificare il ricorso al lavoro somministrato a termine per sopperire alle assenze determinate sia da ragioni contingenti legate alla riorganizzazione, che da ragioni ordinarie, come ferie e malattia;

2.2. che, con il secondo motivo, viene lamentata violazione e falsa applicazione degli accordi del 29.7.2004 e del 22.3.2005;

2.3. che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115,116,253 e 416 c.p.c., e art. 420 c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che le prove assunte in istruttoria ed i registri dell’ufficio prodotti erano stati tali da contraddire le conclusioni della Corte del merito, con riguardo alla finalità di “copertura” della prestazione lavorativa del D., fatto decisivo perchè, ove oggetto di corretto esame, avrebbe offerto la prova del rispetto della causale dedotta nel contratto di somministrazione;

2.4. che, con il quarto motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, sul rilievo che le conseguenze, ove ritenuta l’irregolarità della somministrazione, non sarebbero dovute essere quelle della insaturazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore;

2.5. che, con il quinto, si ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, sostenendosi l’erroneità della stessa nella quantificazione della indennità risarcitoria e che, in ogni caso, gli interessi e rivalutazione monetaria, se dovuti, andavano riconosciuti dalla data della sentenza, donde il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in maggior misura da essa società;

3. che ritiene il Collegio si debba pervenire al rigetto del ricorso;

4. che la sentenza impugnata si è uniformata ai principi più volte affermati da questa Corte come di seguito delineati;

4.1. che, quanto al primo motivo, va osservato che la sua infondatezza si ricollega alla mancata dimostrazione delle ragioni reali sottese alla assunzione del singolo lavoratore in conformità alle esigenze dedotte nel contratto di somministrazione e prima ancora al mancato adempimento dell’onere di specificazione delle causali giustificative del ricorso alla somministrazione a termine;

che, invero, pure essendo, in tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore (Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 9.9.2013 n. 20598), la normativa di riferimento prevede come “condizione di liceità” che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti in quelle categorie ed impone di indicarle per iscritto nel contratto a pena di nullità (art. 21, u.c.) e l’indicazione non può essere tautologica e generica, nè può risolversi in una parafrasi della norma, dovendo esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr. in tali termini, Cass. 6933/2012 cit.);

che, nel caso in esame, le ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione sono state indicate nelle esigenze sostitutive previste

dagli accordi sindacali, che, come osservato dal giudice del gravame, contemplano varie ed eterogenee ipotesi di necessità sostitutive;

che quella indicata in sede contrattuale non è stata ritenuta sufficientemente specifica, in quanto la ricorrente nulla di preciso ha dedotto, se non che dalla norma non si rileva una esigenza di specificità nei sensi ritenuti dalla Corte territoriale e che comunque le ragioni erano precisate nei termini prescritti in virtù del rinvio al contenuto degli accordi sindacali;

che la Corte territoriale ha rilevato che, in realtà, tali ragioni non potevano essere considerate idonee, perchè non vi era alcuna specificazione della causale genericamente riferita sia alla esigenza di coprire assenze non programmabili, sia a quella di coprire assenze a carattere strutturale per l’ottimale copertura del servizio, in tal modo la formulazione essendo inclusiva indifferentemente di ipotesi alternativamente previste negli accordi sindacali, in contrasto con la logica sottesa agli stessi, diretta a definire per ciascuna esigenza precise tipologie di contratti, non essendo in sostanza indicate con sufficiente grado di specificazione le condizioni che rendevano necessario il ricorso ad assunzioni in sostituzione di personale assente, con riferimento alle componenti identificative essenziali della causale, sia quanto al contenuto che alla sua portata spazio temporale, che, più in generale circostanziale, sì da rendere possibile il controllo della loro effettività con ogni conseguenza sul piano, connesso, del controllo giudiziario concentrato nella verifica della effettività di quanto previsto in sede contrattuale (sul punto, cfr., Cass. 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit.,15610 del 2011 e, più recentmente, Cass. 8120 del 2013).

4.2. che, in ordine al secondo motivo, è stato rilevato il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte dell’utilizzatrice e la censura al riguardo deve ritenersi mal prospettata, in quanto gli accordi sindacali, che a dire della ricorrente costituirebbero validi riferimenti ai fini dell’individuazione della causale in termini di adeguata specificità dell’esigenza che si intendeva soddisfare con il ricorso alla somministrazione, correttamente sono stati ritenuti non idonei di per sè a consentire il controllo di effettività di quanto previsto in sede contrattuale (sul punto, cfr., Cass. 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit.,15610 del 2011 e, da ultimo Cass. 8120 del 2013); peraltro questo accertamento è di competenza del giudice di merito e, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, non può essere rivalutato in sede di legittimità;

che la motivazione in fatto della decisione non è stata fatta oggetto di adeguata censura, poichè non si specifica in quali termini siano stati in sede di gravame formulati rilevi all’attività valutativa delle prove compiuta dal giudice di primo grado, attraverso l’indicazione di fatti idonei alla detta contestazione, rilevanti ai fini di causa ed aventi valore di decisività, nè si riproducono le doglianze specificamente avanzate in conformità al principio di autosufficienza;

4.3. che il terzo motivo, che richiama sia pure nominalmente vizi relativi alla violazione della regola del riparto dell’onere probatorio e censura la regolarità dell’istruttoria compiuta, nella sostanza critica l’erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito;

che, tuttavia, sotto il primo profilo la doglianza non verte sulla violazione della regola suddetta e per il resto un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115e 116 c.p.c., può porsi solo allorchè

il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici, – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione;

che in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti e che le relative doglianze sono mal poste, così come le ulteriori deduzioni attinenti allo svolgimento dell’istruttoria, essendo la violazione delle norme denunciate tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, sì che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;

4.4. che, con riferimento al quarto motivo, deve ritenersi che il rapporto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato, in quanto, come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. 15.7.2011 n. 15610, e, tra le successive, Cass. 8.5.2012 n. 6933) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, stabilisce espressamente che, in ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 20, e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione;

4.5. che anche il quinto motivo è infondato, in conformità ai principi da ultimo sanciti da questa Corte con riferimento all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, e della L. 28 giugno 2012 (in G.U. n. 153 del 3/7/2012), che, all’art. 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica, ha così disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;

che vanno a tal fine richiamate le pronunce di questa Corte (Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 17.1.2013 n. 1148 e, da ultimo, Cass. 17540/2014 e Cass. 18046 del 2014, alle cui argomentazioni si rimanda anche per i riferimenti a C.G.U.E. C-290/12 dell’11.4.2013) già intervenute sulla specifica questione dell’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al contratto di lavoro interinale;

che, per quanto attiene alla questione dell’erronea determinazione della indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, è sufficiente osservare che i parametri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, utili alla determinazione della indennità forfetizzata di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, risultano nella specie indirettamente richiamati, attraverso il riferimento ai criteri nella prima norma enunciati (attinenti alle dimensioni della società, al numero dei contratti stipulati con la stessa lavoratrice ed alla durata complessiva del rapporto, che è sintomatico di un comportamento dell’azienda non conforme alle regole sottese alla stipula di contratti a somministrazione a termine, oltre che all’anzianità maturata dal lavoratore nell’ambito di un rapporto reiterato nel tempo con la stessa azienda);

che, in ordine alla decorrenza degli accessori, la natura di liquidazione forfetaria e onnicomprensiva del danno relativo al periodo coperto dall’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comporta che gli accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa e che i principi richiamati sono stati correttamente applicati nella decisione gravata per quanto attiene la decorrenza degli accessori maturati sulla indennità L. n. 183 del 2012, ex art. 32, comma 5;

5. che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, deve pervenirsi al rigetto del ricorso con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5;

6. che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo;

7. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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