Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1990 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. III, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LOVELLI GIOVANNI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA GAS LIQUIDI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 323/2009 del TRIBUNALE di PERUGIA del

20/12/08, depositata il 20/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

e’ presente il p.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. S.D. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 20 marzo 2009, con la quale la il Tribunale di Perugia ha rigettato l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. nei suo confronti introdotta con un pignoramento del 21 febbraio 2005 dalla Societa’ Italiana Gas Liquidi s.p.a..

L’intimata non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti, l’unico motivo che prospetta – demandante “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 1306 c.c., comma 1, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 474 c.p.c.”, sotto il profilo che la societa’ intimata avrebbe proceduto al pignoramento sulla base di titolo esecutivo formatosi nei riguardi di un’associazione non riconosciuta, della quale essa ricorrente era legale rappresentante – si fonda sul contenuto del titolo esecutivo, cui si allude nel ricorso ma del quale non si indica ne’ la sede in cui venne prodotto nel giudizio di merito, ne’ se e dove sia stato prodotto in questa sede di legittimita’, di modo che difetta il requisito della indicazione specifica di cui al art. 366 c.p.c., n. 6 che, come anche di recente hanno ribadito le Sezioni Unite e’ da intendersi nei termini seguenti: In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso. (Cass. sez. un. (ord.) n. 7161 del 2010; in precedenza: Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, fra tante).

Il ricorso non rispetta in alcun modo tale principio.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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