Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1990 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1990 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

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‘,”iA-sul ricorso 17634/2012 proposto da:

TERZAGHI Gaetano, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Galli, domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Stefania Cieschi in Roma via F. Paolucci De Calboli n. 1 ;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del le g ale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 8/19/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano n.
del 9/01/2012, depositata il 27/01/2012, non notificata ;
letta la re q uisitoria del Procuratore Generale della Repubblica in persona del Sostituto, che ha
concluso per il ri g etto del ricorso.

Data pubblicazione: 26/01/2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale, premesso che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate sull’assunto che la circolare non valeva a rimettere in termini.
2. L’AGENZIA DELLE ENTRATE con controricorso, deduceva la infondatezza del ricorso poiché la
richiesta di rimborso non era stata tempestivamente presenta ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
602/1973 decorrendo il termine dal primo versamento.
Concludeva per la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
3. Il Procuratore generale della Repubblica ha concluso per il rigetto del ricorso citando
precedenti di questa Corte.
4. Con memoria successiva il ricorrente ribadiva le argomentazioni svolte citava giurisprudenza
di questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. TERZAGHI Gaetano deduce con il primo motivo la violazione degli artt. 38 D.P.R. n.
602/1973, 21 D. Lgs. n. 546/1992, 7 comma 2 (lettere ee, ff, gg) D.L. n. 70/2011, 2935 e
2964 cod. civ. e 12 disposizioni sulla legge in generale in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3
cod. proc. civ. in quanto, premesso che non è contestato il diritto del contribuente di chiedere
il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata, a seguito della seconda rivalutazione effettuata
e che unica questione era quella del dies a quo per il computo del termine di decadenza, è
irrilevante l’applicazione dell’ art. 38 D.P.R. n. 6021973 o dell’art. 21 D. Lgs. n. 546/1992,
perché il termine di 48 messi previsto dal primo o di 24 mesi previsto dal secondo per la
presentazione dell’istanza di rimborso non è comunque decorso se il termine decorre
dall’ultimo versamento, come precisato anche dall’art. 7 comma 2 (lettere ee, ff, gg) D.L. n.
70/2011, già in vigore al momento della pronunzia di secondo grado e applicabile ai
versamenti effettuati entro l’entra in vigore di tale disposizione.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dagli artt. 24 e 111
Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. non avendo la Commissione
Tributaria Regionale pronunziato sulla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 56 D. Lgs. 546/1992, dell’art. 112 cod. proc.
civ. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. in quanto le
questioni ed eccezioni proposte in primo grado e non dedotte in appello si intendono
rinunciate; la sentenza di appello ha richiamato la circolare n. 16/E in conferente giacché è
applicabile quella n. 10/E.
Concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata con vittoria di spese.

1. TERZAGHI Gaetano, quale socio al 25% di PORTA ROMANA S.r.l., propone ricorso per
cassazione, svolgendo tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di
Milano, del 9/01/2012, depositata il 27/01/2012, non notificata, con la quale essa aveva
riformato la pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva ritenuto
tempestiva la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote nella
PORTA ROMANA S.r.l., in quanto basata su nuova perizia in aderenza alla circolare n. 10/E del
13 marzo 2006, annullando il silenzio rifiuto. Chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata con le conseguenti statuizioni.

Questa Corte ha precisato che, in tema di imposta sostitutiva sui “capital gains”, il
contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie,
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento
dell’imposta, può chiedere, a seguito del sopraggiungere di una disciplina fiscale più
favorevole, una nuova determinazione del valore qualora il bene sia ancora in suo possesso e,
in tal caso, ha diritto, nella vigenza dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente
imposta, mentre, anteriormente all’entrata in vigore della norma, poteva usufruire solo del
rimborso, stante il divieto di doppia imposizione. Qualora, il contribuente, tra la prima e la
seconda rivalutazione, abbia ceduto una parte dei beni, il diritto al rimborso va determinato
facendo riferimento, ai fini di calcolarne l’importo, alla precedente imposta versata sull’intero
valore del bene posseduto, e non già su quello della sola quota residuata a seguito della
parziale cessione, in quanto, atteso il carattere “volontario” dell’imposta sostitutiva, frutto di
una libera scelta del contribuente, va evitata la revoca di una scelta già operata, dopo avere
già usufruito dei vantaggi fiscali con la vendita parziale del bene. (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24057 del 12/11/2014 Rv. 633551 – 01)
Nella motivazione della sentenza, citata anche dal ricorrente, si afferma: “In particolare, va
rilevato che il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7 (convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) ha
stabilito che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni in
questione, “qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei
medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione
l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata” (comma 2, lett. ee); e che coloro i quali
non effettuano la detrazione “possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata,
ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata
relativa all’ultima rídeterminazione effettuata.”.
Il Collegio condivide tale valutazione e pertanto la tempestività dell’istanza di rimborso deve
essere valutata a decorrere dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata
relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
3. Ne consegue che la sentenza n. 8/19/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Milano
n. del 9/01/2012, depositata il 27/01/2012 deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione
della stessa Commissione Tributaria Regionale che dovrà verificare la tempestività della
richiesta di rimborso alla luce del principio sopra enunciato. Il giudice di rinvio provvederà sulle
spese.
P.Q.M.
LA CORTE
Cassa la sentenza n. 8/19/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Milano del
9/01/2012, depositata il 27/01/2012 con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione
Tributaria Regionale. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civil
dicembre 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il giorno 12

2. Il ricorso proposto da Terzaghi Gaetano è fondato.

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