Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1990 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 12/07/2016, dep.25/01/2017),  n. 1990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 19392-2015 proposto da:

PRO.SAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente –

contro

TECNO ENGINEERING 2C SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso

lo studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3574/2015 del TRIBUNALE di LECCE depositata il

2/07/2015;

sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO

che chiede che la CORTE DI CASSAZIONE, in camera di consiglio,

accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Lecce

nel giudizio di cui in premessa;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIE1 lA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. PRO.SAL S.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3574/2015 depositata il 2/07/2015, con la quale il Tribunale di Lecce, pronunciando sull’opposizione proposta da Tecno Engineering 2 C S.r.l. avverso il d.i. ottenuto da PRO.SAL S.r.l. per il pagamento di corrispettivi relativi ad attività prestata nell’ambito di una ATI costituita – tra l’opposta, l’opponente e lo Studio Valle Progettazioni – per l’esecuzione di lavori aeroportuali, ha accolto l’opposizione e per l’effetto, in ragione della ravvisata incompetenza per territorio, ha revocato il d.i. opposto e ha condannato la società opposta alle spese di lite.

La Tecno Engineering 2C S.r.l. ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento della competenza, con conseguente conferma della competenza per territorio del Tribunale di Roma.

Il P.M. ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Lecce.

Sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memorie.

2. Il regolamento proposto è ammissibile, conseguendo l’accoglimento dell’opposizione all’accertata incompetenza ed essendosi il Tribunale limitato, nella sentenza impugnata, a riportare di aver “chiarito alle parti il contenuto della precedente ordinanza del 26 giugno 2010… osservando come sussista la facoltà del giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni sin dalla prima udienza di comparizione” e a delibare l’eccezione di inesistenza della procura alle liti, il tutto in funzione della statuizione sulla competenza (v. Cass. 24/08/2006, n. 18425; v. Cass., ord., 17/07/2006, n. 16193, secondo cui è ammissibile il regolamento di competenza avverso sentenza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza; v. Cass. 4/08/2015, n. 16359).

3. Come pure evidenziato dal RG., nel formulare l’eccezione di incompetenza l’opponente ha, nella citazione in opposizione, riportata testualmente, per la parte relativa alla sollevata eccezione di incompetenza, a p. 7 e ss. del ricorso, affermato solo di aver sede in Roma nè da tanto si può in alcun modo desumere, come invece sostenuto in questa sede dalla resistente, che in tale deduzione sarebbe implicito che non vi siano stabilimenti o rappresentanti autorizzati a stare in giudizio per l’oggetto della domanda nel circondario del Tribunale adito. Si evidenzia che solo nelle memorie ex art. 47 c.p.c. si precisa che “la società convenuta aveva e ha sede esclusivamente in Roma”, mentre nell’opposizione si indica come “competente il Tribunale di Roma “quale foro generale (avendo la Tecno Engineering sede a (OMISSIS))”, senza alcun esplicito riferimento ai criterio di cui all’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p..

Ne consegue che l’eccezione relativa al foro generale delle persone giuridiche è stata prospettata in modo incompleto, in quanto la contestazione avrebbe dovuto riguardare in modo chiaro anche tale criterio di collegamento, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Al riguardo va, infatti, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte e secondo cui, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v., ex multis, Cass., ord., 7/03/2013, n. 5725; Cass., ord., 11/12/2014, n. 26094). Questa Corte ha pure precisato (v. in particolare Cass., ord., 7/03/2013, n. 5725, in motivazione) che, ove non vengano contestati tutti i possibili (prefigurati ex lege) criteri concorrenti, la competenza per territorio del giudice adito resta radicata al criterio di collegamento non contestato, non potendosi superare detta incompletezza dell’eccezione (ex art. 30 c.p.c.) attraverso la valutazione dell’inesistenza in concreto di una sede secondaria con rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

4. L’esame di ogni ulteriore questione proposta resta assorbito da quanto precede.

5. L’istanza di regolamento di competenza va, dunque, accolta e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce, cui va rimessa la statuizione sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lecce; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA