Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1990 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 17/06/2021, dep. 24/01/2022), n.1990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19760-2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 3465/2020 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 18/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 3465/2020 pubblicato il 18-3-2020 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da O.O., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto non credibile, in ordine all’esistenza dei presupposti di persecuzione ovvero di gravi timori in caso di rimpatrio, il racconto del richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per essere stato aggredito e minacciato dai propri familiari per questioni ereditarie. Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, rilevando che nell'(OMISSIS) e a (OMISSIS) non vi era una situazione di violenza indiscriminata in base alle fonti citate nel decreto e che non fossero ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto, secondo i criteri enunciati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018, le attività formative e di volontariato svolte dal richiedente dovevano essere ricondotte al contesto fattuale e giuridico del sistema nell’ambito del quale si erano svolte e che non fossero ravvisabili disparità di rilevanza tra la condizione di vita condotta in Italia rispetto a quella del Paese di provenienza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, l’avvocato Giacomo Cainarca, affermandosi difensore di O.O., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; 2. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

4. Il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale del difensore.

4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio nonché deve porsi a carico del difensore il raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. 10706/2006 e da ultimo Cass. S.U. 15177 deò 2021).

4.2. Nella specie, nel fascicolo di parte e nel fascicolo d’ufficio non è stata rinvenuta la procura speciale alle liti rilasciata da O.O. all’avvocato Giacomo Cainarca, né detta procura risulta apposta in calce al ricorso, contrariamente a quanto esposto nell’epigrafe del ricorso stesso (pag. n. 1 “giusta nomina in calce al presente atto”).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, e, in applicazione dei principi di diritto suesposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avvocato Giacomo Cainarca, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avvocato Giacomo Cainarca, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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