Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1990 del 02/02/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1990 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 24409-2009 proposto da:
EDILZETA DUE DUE DI ZENI MAURIZIO & C SNC 01421200229,
in persona del legale rappresentante pro tempore
MAURIZIO ZENI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
PALENZONA,
2015

rappresentato

e difeso dall’avvocato

FRANCESCO FEDRIZZI;
– ricorrente

2341
contro

CONDOMINIO AVISIO A B LAVIS
dell’Amministratore

p.t.

96049050220, in persona
ALESSANDRA

GIOTTO,

Data pubblicazione: 02/02/2016

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO
VALESIO l, presso lo STUDIO LEGALE DAMADEI & PARTNERS,
rappresentato e difeso dagli avvocati LINO ROSA,
GIOVANNI CONTI;
– controricorrente –

DAL CASTELLO DANIELA, ORLANDO LUIGI, BRUGNARA VARIA,
ZADRA CLAUDIO, MISTERFLEX SRL, FILIPPI MARIO ANGELO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 136/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 25/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO
3

SCALISI;
udito l’Avvocato ROSA Lino, difensore del resistente
che ha chiesto di riportarsi agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

nonchè contro

Svolgimento del processo
La società Edilzeta due di Zeni Maurizio

AtIll C

proponeva appello avverso la

sentenza n. 464 del 2007 del Tribunale di Trento con la quale era stata
condannata a risarcire i danni al Condominio Avisio ed ad alcuni condomini

In particolare, la sentenza veniva censurata per avere erroneamente ritenuto la
Edilzeta

costruttrice

conseguentemente,

dell’immobile

e

non

soltanto

venditrice

applicata la disposizione di cui all’art.

e,

1669 c c.

Irrilevante ai fini dell’applicazione della normativa invocata dal Condominio
e dai Condomini era la circostanza che essa società aveva quale committente
dell’esecuzione dei lavori dato incarico a quattro imprese, nominato il
direttore dei lavori perché non aveva mantenuto quel potere di controllo che
costituiva

ragione

dell’attribuzione,

nonché

al

committente

della

responsabilità propria del costruttore. Irrilevante era, altresì, la circostanza che
il progetto era stato predisposto su cura ed iniziativa della società Edilzeta
perché il progetto era stato realizzato in via autonoma da un professionista. La
sentenza era altresì erronea perché

non aveva accolto l’eccezione di

decadenza sollevata tempestivamente dalla società. La denuncia era
conseguentemente avvenuta tardivamente. La sentenza si era basta sulla
consulenza tecnica

tuttavia tale perizia era fondata su mere ipotesi

contraddette dal perito di parte. In particolare non era possibile che le
infiltrazioni di acqua potessero passare attraverso la soletta in cemento armato
dei balconi . In ogni caso, il condominio non era legittimato a chiedere il
risarcimento per i costi da sostenere per la sistemazione dei singoli balconi
che erano di esclusiva proprietà~
1

per gravi difetti nell’edificio e negli appartamenti venduti.

_

Si costituivano in giudizio il Condominio Avisio A/B Dariela Dal Castello,
Misterflex srl, e Mario

I ui i Orlando” Valeria RnIgnara, Claudio Zadra,

Angelo Filippo i quali premettevano di essere venuti a conoscenza dell’esatta
portata dei difetti dell’immobile solo in data 6 marzo 2003 dopo la redazione
di Claudio Zadra su incarico del condominio. Eccepivano,

altresì, che l’art. 1669 era applicabile anche nelle ipotesi in cui il venditore,
pur avendo utilizzato per la realizzazione

dell’immobile

soggetti

particolarmente qualificati, avesse mantenuto il potere di impartire direttive
come era avvenuto nel caso di specie. in particolare il

cru

aveva accertato

che i difetti al balcone dipendevano dalla mancata realizzazione di ogni
impermeabilizzazione e, ciò aveva determinato il passaggio dell’acqua
piovana attraverso la soletta di cemento armato. I difetti nei vani tecnici della
. .

caldaia erano state causate dalla rigidezza del collegamento tra la soletta dei
poggioli e pareti delle canne fumarie. I danni al tetto era determinati dall’
errata posa delle tegole. Anche i difetti ai singoli appartamenti erano dovuti a
difetti costruttivi, puntualmente evidenziati dalla CTU.
Espletata la necessaria istruttoria, la corte di Trento con sentenza n. 136 del
2009 respingeva l’appello e ,confermava la sentenza di primo grado,
condannava l’appellante al pagamento delle spese giudiziale del grado.
Secondo la Corte di Trento, andavano esclusi dagli atti del giudizio i
documenti presentati tardivamente dalla società, Edilzeta dai quali sarebbe
risultato, secondo la società appellante che la conoscenza effettiva dei vizi
/
risaliva ad alcuni anni prima. Pertanto nel giudizio de quo non vi era prova
che la conoscenza dei vizi non fosse riconducibile al tempo Mila
comunicazione della perizia Zadra come sosteneva la parte appellata. Ad

,
2

della perizia

avviso della Corte distrettuale soeietà Edilzefa aveva ~tenuto

nella

rea11/2.a7inne dell’edificio un ruolo di tale ed assoluta preminenza

che la.i

allontanava decisamente dalla figura del committente, per identificarlo
pienamente con la figura ben più conosciuta dalla giurisprudenza quale

La cassazione di questa sentenza é stata chiesta da Edilzeta Due Due snc di
Zeni Maurizio e C. con ricorso affidato a due motivi. Il Condominio Avisio
A/B ha resistito con controricorso. Dal Castello Daniela, Orlando Luigi,
Brugnaria Valeria, Zadra Claudio, Misterflex srl, Filippi Mario Angelo,
correttamente intimati non hanno svolto alcuna attività giudiziale.
All’udienza del 26 marzo 2015 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo,
assegnando all’amministratore termine per la produzione della delibera
condominiale che autorizzava l’amministratore a stare in giudizio. Tale onere
. .
risultava soddisfatto.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo del ricorso la società Edilzeta Due Due snc di Zeni
Maurizio e C. denuncia la violazione e falsa applicazione di diritto

in

relazione all’art. 345 , terzo comma, cpc. Avrebbe errato la Corte distrettuale,
secondo la ricorrente, nell’aver escluso dai documenti del processo, il verbale
dell’assemblea condominiale del 22 luglio 1999 perché non depositato
unitamente all’atto di appello ma in una udienza successiva, perché non ha
tenuto conto: a) che il divieto di cui al terzo comma dell’art. 345

(nella

versione successiva alla novella del 1990 ed anteriore alla modifica apportata
dalla legge n. 69 del 2009 concerneva esclusivamente le prove costituende e
non anche i documenti. Ciò risulterebbe confermato dalla modifica apportata

3

venditore costruttore (indiretto).

dal enmrria 18 dell’ad 46 della legge n 69 del 7009 che eRterole il divimo di
produrre nuovi documenti in grado di appello confermando pertanto che già

priítat la produzione di nuovi documenti nel grado di appello fosse _p9ssibile.
b) La Corte distrettuale non avrebbe considerato,

sempre secondo la

secondo il quale in grado di appello i nuovi documenti possono essere
prodotti sino alla rimessione della causa al Collegio. c) E, comunque, la Corte
distrettuale non avrebbe tenuto conto che data la ratio sottesa al divieto di
produzione di nuove prove sarebbe quella di garantire il contraddittoria e la
2.-

celerità del processo, nel caso concreto la produzione del verbale del 22 luglio
1999 all’udienza dell’8 luglio 2008 non aveva impedito l’immediata e
completa instaurazione del contraddittorio né ostacolato la celerità del
. .
. .

processo senza dire che il documento era perfettamente conosciuto da
,

controparte.
d) In caso in cui si dovesse ritenere tardiva la produzione del documenti di cui
si dice , secondo il ricorrente, sarebbe, comunque, necessario tenere conto,
dell’indispensabilità del documento ai fini del giudizio.
Pertanto, conclude la ricorrente, dica la Corte di Cassazione:
a) se l’inammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado di appello di cui al
terzo comma dell’art. 345 cpc, nella sua formulazione anteriore alla modifica
introdotta dall’art m 46

comma 18 della legge n. 69 del 2009 concerne

soltanto le prove costituende avverso si estende anche a documenti.
b) se la produzione in grado di appello di un documento indispensabile ai fini
della decisione non contestualmente al deposito dell’atto di ci azione

di

appello ma in una udienza successiva (e comunque prima che le conclusioni

_

4

ricorrente, dell’orientamento di questa Corte espresso in numerose sentenze

siano precisate e la causa sia trattenuta
tempestiva, essendo la

in decisione debba ritenersi

roduzione in giudizio

ammissibile sino alla

rtn(ssione della causa al Collegio.
c) se nella fattispecie in esame in cui il documento indispensabile ai fini della

luglio 1999) da un lato non è stato prodotto contestualmente

al deposito

dell’atto di citazione di appello, ma in udienza successiva (comunque prima
che la causa fosse trattenuta in decisione) dall’altro era già nota a controparte
sin dal primo gardo del giudizio, sia con riguardo ala suo contenuto che alla
rilevanza giuridica che ad esso attribuiva l’appellante ai fini della decisione
della presente causa, la produzione non contestuale al deposito dell’atto di
citazione di appello

debba, comunque, ritenersi tempestiva non essendo,

comunque, state ) per le ragioni sopra esposte ) pregiudicate né le esigenze di
. .
celerità del processo né la completa ed immediata instaurazione del
contraddittorio.
1.1.= Il motivo è infondato.
La decisione della Corte distrettuale, qui impugnata, va confermata perché ha
correttamente applicato la normativa di cui all’art. 345 cpc. così come chiarita
e interpretata da Corte in più occasioni e, intanto, dalle Sezioni Unite di
questa Corte, con la sentenza n. 8203 del 2005, che qui si conferma in ogni
sua indicazione ed implicazione. Come è stato chiarito dalla Sezioni Unite di
questa Corte: nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi
documenti in grado di appello, Part. 345, terzo comma, cod. proc. civ. va
interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della

inammissibilità di mezzi di prova (la cui ammissione, cioè, non sia

5

.

decisione della causa ( verbale assemblea condominio Avisio A/B del 22

stata richiPsta in

recedPriza – e, anche delle

roduzinni doctunentah,

indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola In particolare ha chiarito

questa Corte, ai sensi dell’art. 345 cpc., la produzione di documenti “nuovi” è
subordinata a due essenziali condizioni: a) che essi siano prodotti, a pena di
decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo

del giudizio di secondo grado (a meno che la loro formazione non sia
successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello
sviluppo assunto dal processo); b) che il giudice ritiene che gli stessi
(documenti) siano indispensabili per la decisione.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente non ha osservato nessuno dei principi qui
esposti: sia perché non ha prodotto il documento di cui si dice con l’atto di
appello, sia perché non ha dato prova di essere stata nell’impossibilità di
produrlo in tempo utile. Né è sostenibile che la produzione tardiva del
. .
documento de quo non abbia, comunque, arrecato un vulnus al contraddittorio
perché proprio la tardiva produzione ha, in via di fatto, impedito alla parte
interessata di controbattere sull’asserita decisività del documento, considerato
nel suo esatto contenuto. E, ciò, ancor di più, ove si tiene conto che il
Condominio ha opposto la mancata produzione senza ammettere neppure
l’esistenza del documento, di cui si dice, così come riportato e riferito
dall’appellante con il suo atto di appello.
Correttamente, poi, la Corte di appello considerata la tardività della
produzione ha tralasciato di verificare l’eventuale indispensabilità del

-.

documento ai fini della decisione perché tale requisito è, come bene ha
chiarito la sentenza delle Sezioni unite, appena richiamata, subordinato alla
1
corretta produzione del documento, cioè sempre che il documento sia stato

6

prodotto unitari:lente all’atto di appello
7 — Coro il seconrin motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1130, n 4 e 1117 cc. La
ricorrente eccepisce il difetto di leffittimazione ad agire dell’amministratore

essendo questi parti non comuni, bensì di proprietà esclusiva costituenti le
singole porzioni materiali. In particolare, la ricorrente ritiene errata la
pronuncia impugnata laddove con riguardo agli interventi ritenuti necessari ad
eliminare i vizi

lamentati non ha operato distinzione alcuna tra parti del

poggiolo (frontalini e faccia inferiore della soletta ) ritenute comuni in quanto
assolventi anche ad un funzione

estetica e quindi inerenti al decoro

dell’edificio e parti non comuni ma pacificamente

di proprietà esclusiva in

quanto costituenti un prolungamento della corrispondente unità immobiliare.
Pertanto, conclude la ricorrente dica la Corte di Cassazione se, anche
relazione alle parti

di proprietà

in

esclusiva dei singoli condomini

(pavimentazione o faccia superiore) oltre che con riguardo a quelle comuni
(fi-ontalini e faccia inferiore delle solette), sussista o meno la legittimazione
ad agire ex art. 1669 cc dell’amministratore del condominio ai sensi dell’art.
1130n. 4 cc.
2.1.= Il motivo è infondato.
Anche in ordine al profilo della legittimazione attiva del condominio, la
sentenza impugnata merita di essere confermata per quanto risulta
perfettamente uniformata ai principi espressi da questa Corte in altre
occasioni. Al riguardo è sufficiente osservare che: l’articolo 1130 n. 4 c.c. che
attribuisce all’amministratore del condominio il potere di compiere gli atti

7

condominialper il ristoro dei danni concernenti i poggioli dell’edificio

conservativi dei diritti inerenti alle parti cnmnni, deve interpretnsi
estensivamente, per cni rientra/:l novero degli atti conservativi che possono

essere compiuti dall’amministratore, anche quegli atti che pur interessando
parti individuali si rendono necessari per intervenire sulle parti comuni.
secondo cui andrebbero stralciati gli

interventi da effettuare sulle parti esclusivEdei balconi, non possono trovare
accoglimento, perché gli interventi sulle parti esclusive dei balconi sono la
necessaria conseguenza degli interventi sulle parti comuni degli stessi. La
ricorrente, in altri termini, non tiene conto che alcune parti dei balconi, anche
aggettanti (frontali e la parte inferiore) e gli stessi balconi aggettanti, quando
si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo
esteticamente gradevole, debbono considerarsi beni comuni e, pertanto, come
t .
. .

è agevole intendere l’eliminazione di un eventuale danno nelle parti
individuali non sarebbe neppure possibile senza interessare le parti comuni e
viceversa.
2.1.a) E, tuttavia, a parte questa considerazione, la legittimazione attiva del
Condominio, secondo la Corte distrettuale era, comunque, dovuta al fatto che
le infiltrazioni, cioè, i danni da eliminare, riguardavano proprio le parti dei
balconi

che costituivano bene condominiale perché avevano una chiara

funzione estetica complessiva del condominio. Al riguardo, è sufficiente
ribadire quanto è stato già detto da questa Corte, in altra occasione e, cioè, che
in tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la
generalità

dei

condomini,

i

balconi

aggettanti,

costituendo

un

“prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via
esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi
t
8

Pertanto, i rilievi della ricorrente

decorativi della parte frontale e di qvella inferiore si debbono congiderare_beni
comuni a tutti, quando si inseriscono, come nel caso in esame, n

e

n

dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (tra le altre
cfr. Cass. n. 6624 del 30/04/2012).

soccombenza ex art. 91 cpc. condannato al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida in E. 5.200,00 di cui C. 200,00
per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Secondo Sezione Civile della
I .

Corte di Cassazione il 2 dicembre 2015

In definitiva, il ricorso va rigettato e_il ricorrente in ragione del principio della

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