Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 199 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 11/01/2010), n.199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18891-2008 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE

NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BRINDISI), MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1637/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

20/06/07, depositata il 13/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13 luglio 2007, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione di D.M.A. avverso la decisione di primo grado, che parzialmente accogliendo la domanda da lei avanzata di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, glielo aveva riconosciuto a decorrere dal 1 giugno 2004, anzichè, come richiesto, dall’aprile 1998, data dell’istanza in via amministrativa.

Il consulente tecnico di ufficio aveva riscontrato il quadro morboso da cui era affetta la D.M. nella visita medica del (OMISSIS), e per il rallentamento ideo-motorio e la deambulazione a piccoli passi constatati in tale occasione, aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di non autosufficienza dell’assistibile a partire da quattordici mesi prima dell’accertamento compiuto: tali conclusioni sono state condivise dal giudice del gravame, considerata da un lato l’evoluzione delle malattie accertate, e dall’altro lato che in relazione al morbo di Parkinson da cui la D.M. era affetta, solo nell'(OMISSIS) si erano verificati episodi di drop attack mentre in precedenza la Commissione medica, nell’accertamento eseguito nel (OMISSIS), aveva escluso che le sofferenze della D. M., affetta da Parkinson moderato, depressione, artrosi e distiroidismo, comportassero la necessità di un aiuto costante nell’espletamento degli atti della vita e nella deambulazione.

La cassazione della sentenza è domandata dalla soccombente con ricorso basato su due motivi.

L’Istituto ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata ai difensori delle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 due motivi, nei quali si articola il ricorso, denunciano il primo “omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988”, e il secondo “violazione ed erronea applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, e L. n. 508 del 1988 – contemporanea, omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”; soltanto per quest’ultimo la esposizione delle censure si conclude con la formulazione del quesito di diritto per la parte concernente la violazione di legge.

Come è stato rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., condivisa dal Collegio, il quesito è enunciato in modo estremamente generico, in quanto con esso si chiede se il giudice non solo debba accertare con la massima precisione il momento della decorrenza del diritto, “ma debba, esaminati i motivi di gravame, richiamare la ratio normativa secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione e gli orientamenti dottrinali ..”. Esso, perciò, si presenta inadeguato in relazione alla fattispecie in esame, ove il giudice del gravame ha evidenziato la mancanza di riscontri obbiettivi che consentivano di anticipare ulteriormente, rispetto alla decorrenza come modificata, la sussistenza della necessità di una continua assistenza per la D.M..

Mentre il primo motivo – con il quale si critica l’apprezzamento di fatto del giudice nel fissare la decorrenza della prestazione, solo contrapponendo una diversa valutazione in proposito anche per l’esistenza di una cardiopatia ischemica ipertensiva ed edema da insufficienza venosa – non presenta al termine della esposizione quella dichiarazione riassuntiva e sintetica che consenta al giudice di legittimità di valutare con immediatezza l’ammissibilità delle censure, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata (v. Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. sez. unite 1 ottobre 2007 n. 20603).

In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza vanno poste a carico della ricorrente, non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, dato che il giudizio di primo grado è stato instaurato, come specificato dalla stessa D. M., con ricorso depositato il 20 ottobre 2004, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari;

nulla per le spese nei confronti degli altri due intimati.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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