Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 199 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 05/01/2011), n.199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29330-2006 proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati ROSSI PASQUALE e COLAIOCCO ARNALDO,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 34479-2006 proposto da:

R.G., + ALTRI OMESSI

già tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4,

presso lo studio dell’avvocato UGOLINI PETER, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliati d’ufficio

presso la Cancelleria della Corte Suprema Di Cassazione;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati ROSSI PASQUALE e COLAIOCCO ARNALDO,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 411/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/06/2006 r.g.n. 970/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MICHELE PONTONE per delega ARNALDO COLAIOCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, con assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni controricorrenti, quali in epigrafe indicati, o loro danti causa – medici specialisti ambulatoriali presso l’Inail – impugnarono avanti al Pretore di Roma, siccome illegittime, le revoche degli incarichi adottate nei loro confronti nel 1983 dall’Istituto; il Giudice adito annullò i provvedimenti di revoca e tale pronuncia, dopo alterne vicende processuali, trovò infine conferma in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione.

Con successivi ricorsi, depositati in data 17 ottobre 1994 avanti il Pretore di Roma e notificati il 16 novembre stesso anno, i medesimi professionisti convennero nuovamente l’Inail per sentirlo condannare “al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimo licenziamento disposto dall’INAIL” quantificato “in misura pari alla somma delle retribuzioni non percepite a causa dell’illegittimo licenziamento…”, comprensive del carovita e dell’indennità di disponibilità oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

nonchè al pagamento delle differenze sul trattamento di fine rapporto calcolate sulla base del nuovo Accordo collettivo nazionale del 7.11.1990 e della intera anzianità, nonchè dei contributi previdenziali ENPAM non corrisposti nel periodo dell’illegittimo licenziamento e/o a versare, a titolo risarcitorio, una somma corrispondente ai contributi non versati e nel frattempo prescritti.

I ricorsi, riuniti, vennero rigettati dal Giudice adito e il Tribunale di Roma, in grado di appello, respinse lo svolto gravame, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione dei crediti vantati.

Questa Corte, con sentenza n. 8720/2004, in parziale accoglimento de proposto ricorso, rilevò la fondatezza della censura relativa al non avere il Giudice del merito tenuto presente che lo stesso Inail, nelle memorie difensive, aveva dedotto che l’oggetto del contendere doveva ritenersi limitato al periodo dei cinque anni precedenti la notifica del ricorso, essendosi quindi prescritta la domanda per il periodo antecedente al 16 novembre 1989; cosicchè, affermando la totale estinzione dei vantati crediti per effetto della prescrizione, era stato adottato un criterio più penalizzante rispetto a quello indicato dalla stessa parte resistente, in violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere stati travalicati i limiti delle domande o delle eccezioni delle parti; conseguentemente questa Corte cassò la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, rinviando alla Corte d’Appello dell’Aquila, affinchè fosse accertata l’entità del risarcimento del danno subito dai ricorrenti per effetto delle illegittime revoche dagli incarichi, nei limiti del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo.

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 20.4 – 1.6.2006, previo espletamento di CTU, condannò l’Inail al pagamento di quanto rispettivamente dovuto a favore di R. G., + ALTRI OMESSI respingendo le domande spiegate da L.F., C.M.L. (quale erede di C.P.) e C. R. (quale erede di S.D.).

Per quanto qui rileva la Corte territoriale affermò di condividere e far proprie le conclusioni del CTU per tutte le voci di danno, compreso il “pregiudizio previdenziale”, oggetto di successiva integrazione della relazione.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inail ha proposto ricorso fondato su sei motivi e illustrato con memoria.

R.G., + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su un motivo.

L’Inail ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 437 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale provveduto anche al risarcimento del “danno pensionistico” derivante dall’omissione contributiva, costituente oggetto di domanda nuova, siccome proposta soltanto con le note difensive depositate nel corso del giudizio di rinvio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 1, assumendo l’inammissibilità nella specie della emendatio libelli, laddove come tale dovesse essere ritenuta la domanda di risarcimento del danno pensionistico.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, per non essersi la Corte territoriale pronunciata in alcun modo sull’eccezione d’inammissibilità dell’anzidetta nuova domanda.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale pronunciato su risarcimento del danno pensionistico, benchè la relativa domanda non fosse stata neppure ritualmente proposta, ma soltanto prospettata in via argomentativa.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione di inammissibilità della predetta nuova domanda.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1223 e 2041 c.c., per avere la Corte territoriale pronunciato condanna al risarcimento del danno computandovi sia i contributi previdenziali non corrisposti, sia la somma pari alla differenza tra il trattamento pensionistico goduto o da godere e quello che sarebbe risultato a seguito del versamento dei contributi stessi.

Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione dell’art. 2935 c.c., lamentando che il risarcimento del danno pensionistico sia stato liquidato non in rapporto a tutto il periodo di omessa contribuzione, bensì correlandolo al più breve periodo ritenuto utile, in sede rescindente, ai fini del danno patito per l’illegittima revoca degli incarichi e ciò benchè la Corte di Cassazione non avesse espresso alcun principio di diritto vincolante per i Giudice del rinvio in ordine alla decorrenza e alla relativa prescrizione del ridetto risarcimento del danno pensionistico.

2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Questa Corte, con sentenza n. 8720 del 2004, ritenne legittima la condanna dell’Istituto datore di lavoro “al risarcimento del danno” subito dai lavoratori “per effetto delle illegittime revoche degli incarichi, nei limiti del quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo”.

Con ciò essa si riferì in modo evidente al solo diritto non ancora coperto dalla prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c., n. 4), ossia al danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni;

diritto esercitabile, ai fini della decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c.), fin dal momento in cui si verifica l’inadempimento dell’obbligo retribuivo.

Diverso, e non considerato dalla ora detta sentenza di questa Corte, è il danno che la pronuncia qui impugnata chiama genericamente “pensionistico”, ossia derivato da omessa contribuzione previdenziale, li regime della riparazione di questo danno, e in particolare il regime della prescrizione, è diverso e varia a seconda delle concrete situazioni. Non è qui necessario passare in rassegna le posizioni soggettive, varie anche per quanto riguarda il tempo della loro nascita ed aventi tutte per contenuto la tutela, in diverse forme, contro i pregiudizi derivati a carico del lavoratore dall’omessa contribuzione previdenziale (diritto al risarcimento del danno da mancata percezione, totale o parziale, della pensione, diritto di agire contro il datore per la costituzione di una rendita L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13; diritto al mero accertamento giudiziale del danno, con riserva di futura condanna. Vedi Cass, nn. 13997/2007; 26990/2005; 10528/1997; 5825/1995; 5677/1988). Qui interessa rilevare solo come l’exordium praescriptionis di tutte queste situazioni soggettive non si colloca prima che il diritto dell’ente previdenziale al versamento dei contributi sia prescritto e così, da un lato, la pretesa relativa sia estinta (estinzione rilevabile d’ufficio: L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9) e;

dall’altro lato, il datore non possa più contribuire in ritardo, con conseguente consolidazione del danno a carico del lavoratore. A queste varie situazioni soggettive ed al relativo regime prescrizionale non potè riferirsi la sentenza di cassazione con rinvio, che ebbe perciò per oggetto solamente il danno da mancata retribuzione e non anche quelli da mancata contribuzione. Nel caso di specie con i ricorsi introduttivi dei giudizi venne richiesto, per quanto qui specificamente rileva, la condanna dell’Inail al pagamento dei contributi previdenziali Enpam non corrisposti nel periodo successivo all’illegittimo licenziamento e/o al versamento, a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente ai contributi non versati e nel frattempo prescritti.

Tale ultima richiesta non era evidentemente accoglibile, siccome estranea all’ambito del pregiudizio patrimoniale risarcibile, quale individuato dalla surricordata giurisprudenza di legittimità. Al contempo è tuttavìa palese che non venne avanzata nessuna specifica domanda di risarcimento del danno pensionistico da omesso versamento dei contributi, nè quella di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c..

La Corte territoriale, come questa Corte ha potuto direttamente accertare essendo stato dedotto error in procedendo, ha affidato al CTU il quesito di calcolare “…il danno al trattamento pensionistico verificatosi per omessa contribuzione sulla effettiva realtà – se ed in quanto il danno si sia verificato – in alternativa alla stregua di una valutazione attuariale”; come già esposto nello storico di lite la liquidazione ha riguardato, alla stregua delle conclusioni del CTU e con indicazione in dispositivo di somme complessive, anche il pregiudizio previdenziale.

Così facendo, il Giudice a quo ha violato non soltanto l’art. 384 c.p.c., comma 2, che gli imponeva di uniformarsi a quanto stabilito da questa Corte, ma anche l’art. 394 c.p.c., comma 2, che limita la posizione delle parti a quella già definita nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

3. Il ricorso principale merita dunque accoglimento, restando assorbita la disamina degli altri motivi; parimenti assorbito resta altresì il ricorso incidentale, siccome presupponente, giusta il contenuto dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., che cristallizzano l’ambito delle doglianze svolte, l’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno pensionistico da omissione contributiva. Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che, fermo restando quanto disposto con la ricordata sentenza di questa Corte n. 8720/2004, procederà alla liquidazione del danno, escludendo il danno da omessa contribuzione, e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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