Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19899 del 29/09/2011
Cassazione civile sez. II, 29/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19899
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14554/2006 proposto da:
COMUNE BUONALBERGO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato
BOLOGNA GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato PROZZO
Roberto;
– ricorrente –
contro
F.E.R.V.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 43/2004 del GIUDICE DI PACE di SAN GIORGIO LA
MOLAPA, depositata il 22/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 22.3.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 6.9.2003 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di F.E.R.V., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8;
che per la cassazione di tale sentenza ricorreva il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento;
che la parte intimata non svolgeva attività difensiva;
che il ricorso, inoltrato ai sensi della L. n. 53 del 1994, per la notifica a mezzo del servizio postale in piego raccomandato, non risulta corredato dell’avviso di ricevimento, non depositato fino all’udienza di discussione;
che tale mancanza importa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’inesistenza della notifica e, con essa, l’inammissibilità del ricorso (cfr. e pluribus e tra le più recenti, Cass. n. 13639/10);
che pertanto va pronunciata la relativa declaratoria (nulla per le spese, assente ogni attività difensiva della parte intimata).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011