Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19899 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19899 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 20446-2016 proposto da:
LIONELLO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CARSO 43, presso lo studio dell’avvocato CARLO
GUGLIELMO IZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CRISTIANA ANDRIOTTO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PREFETTURA DI
ROVIGO;
– intimati avverso la sentenza n. 473/2016 del TRIBUNALE di ROVIGO,
depositata il 31/05/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

interposto da Stefano Lionello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Rovigo n. 704 del 2015, che aveva rigettato l’opposizione dell’appellante
proposta nei confronti dell’ordinanza ingiunzione n. 2275/2015 emessa nei
suoi confronti per violazione dell’art. 218, comma 6, C.d.S. per avere circolato
in auto nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa della
sospensione della patente.
Avverso la suddetta sentenza ricorrente il Lionello Reggio sulla base di quattro
motivi. L’intimato Ministero non ha svolto difese.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del
ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato
memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Atteso che:
con il primo ed il secondo motivo il ricorrente lamenta la erroneità della
sentenza nella statuizione circa la inammissibilità delle censure formulate in
appello sulle ragioni sottese alla sospensione della patente. Ad avviso del
ricorrente sarebbe erronea la decisione laddove l’Amministrazione ha ritenuto
di irrogare la sanzione della revoca della patente ai sensi dell’art. 218, comma
6, C.d.S., a seguito dell’accertamento dell’intervenuta sospensione della
patente per guida in stato di ebbrezza, senza tenere in alcun conto della
Ric. 2016 n. 20446 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ha respinto il gravame

legittimità o meno della sospensione del titolo abilitativo alla guida. In altri
termini, la revoca della patente essendo basata sulla sospensione ex art. 223 e
186 C.d.S., ciò autorizzerebbe l’esame sulla validità dell’atto presupposto.
Le censure, da trattare congiuntamente per la unitaria premessa giuridica che
sottendono, sono prive di pregio.

dell’alcool e stabilisce, al comma 2, le sanzioni per il caso di guida in stato di
ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Oltre alle sanzioni
penali l’articolo citato dispone, ai successivi commi 4 e 5, le modalità di
accertamento del tasso alcolemico e, ai commi 8 e 9, detta disposizioni
ulteriori, prevedendo, al comma 8, che “con l’ordinanza con la quale viene
disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4,
che deve avvenire nel termine di sessanta giorni” e, al comma 9, che “qualora
dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcolennico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), ferma restando
l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare,
dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al
comma 8”.
Nel caso di specie con provvedimento prefettizio del 23 febbraio 2015,
emesso a seguito di accertamento della guida in stato di ebbrezza in data 15
febbraio 2015, a Stefano Lionello, contesta la contravvenzione prevista
dall’articolo 186, commi 2 e 9, codice della strada per aver guidato la propria
autovettura in stato di ebbrezza alcolica, veniva irrogata la sanzione accessoria
della sospensione della patente perché riscontrato con tasso alcolemico pari a
1,40 g/1 e 1,35 g/l, con obbligo di sottoposizione a visita medica presso la
Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida entro 60 giorni. All’esito
dell’ulteriore accertamento medico, eseguito 1’8 aprile 2015, il Lionello veniva
ritenuto inidoneo alla guida, con conferma della sospensione della patente per
Ric. 2016 n. 20446 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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L’art. 186 codice della strada detta la disciplina della guida sotto l’influenza

mesi tre (idoneità che conseguiva solo a seguito della visita medica effettuata
1’8 agosto 2015).
Il giorno 19 aprile 2015 i carabinieri della compagnia di Porto Tolle era alla
guida dell’autovettura nonostante fosse sottoposto alla sanzione
amministrativa della sospensione della patente, circostanza che determinava la

Orbene nella specie a nulla rileva che la sanzione amministrativa connesse alla
guida in stato di ebbrezza, ossia la sospensione della patente di guida di cui
all’art. 186 del codice della strada, si fondi su presupposti diversi da quelli di
cui all’art. 223 del medesimo codice, come ribadito dal ricorrente nella
memoria illustrativa, essendo incontestata la sospensione della patente con
provvedimento del 23 febbraio 2015, reiterata la sospensione in data 8 aprile
2015, con la conseguenza che alla data del 19 aprile 2015 sussistevano tutti i
presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 218, comma 6,
codice della strada, nei confronti del Lionello perché trovato alla guida della
vettura in costanza di sospensione del relativo titolo abilitativo.
Ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile
avverso la revoca non può riguardare la sussistenza o meno delle condizioni
legittimanti l’applicazione della misura cautelare della sospensione, ma solo la
sua effettiva contestazione;

con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 218, comma 6, codice della strada, nonché vizio di
motivazione, in quanto ad avviso dello stesso nella specie avrebbe dovuto
essere applicato l’art. 128 del medesimo codice, trattandosi di soggetto che
all’esito della visita medica cui si era sottoposto 1’8 aprile 2015 era stato
dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida. 14 legge n. 689 del 1981
per omessa sottoscrizione dell’ordinanza prefettizia, che ne determinerebbe la
nullità, nonostante il diverso avviso dei giudici di merito.
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emissione della sanzione della revoca della patente.

La ricostruzione del ricorrente non si profila fondata poiché non risulta
sistematicamente rispondente al quadro delle sanzioni accessorie previste dal
C.d.S. e, in particolare, alla disciplina della sospensione della patente
contemplata proprio dal citato art. 218.
Infatti, come legittimamente sostenuto nella sentenza impugnata, la guida

ancorché precedente l’adozione formale del provvedimento di sospensione da
parte dell’autorità amministrativa al quale è funzionalmente ed
inscindibilmente collegato, configura la violazione di cui all’art. 218, comma 6
(effettivamente contestata nel caso in questione), e non quella di cui all’art. 128
C.d.S..
Infatti l’art. 218 C.d.S., comma 6 si applica quando la circolazione abusiva si
realizza nel corso del periodo di ritiro della patente preordinata alla
irrogazione della sua sospensione, della quale anticipa l’efficacia (e di cui,
perciò, persegue la stessa funzione), oltre che, naturalmente, quando la
suddetta circolazione illecita si verifichi successivamente al momento
dell’adozione formale del provvedimento di sospensione della patente. Di
converso il provvedimento previsto dall’art. 128 C.d.S., non ha natura
sanzionatoria, atteso che il procedimento in questione è preordinato,
nell’interesse pubblico, ad evitare che la conduzione di autoveicoli possa
essere consentita a soggetti incapaci e non presuppone affatto l’accertamento
di una violazione delle norme sulla circolazione o di carattere penale o civile,
ma si basa su un qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio
sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida. Tant’è che la
misura in questione integra un provvedimento discrezionale della Pubblica
Amministrazione, in cui la stessa esplica poteri connessi alla tutela
dell’interesse pubblico e che pertanto rientra pieno iure nella giurisdizione del
giudice amministrativo (v., da ultimo, Cass. n 5979 del 2007).

Ric. 2016 n. 20446 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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successiva al materiale ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza,

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto
difese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2″ Sezione Civile, il 21

della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del

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