Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19899 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23503-2017 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI;

– ricorrente –

Contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato RENATO ARCHIDIACONO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO MANSUTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2132/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata

l’11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da C.M. avverso la pronunzia che aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2008. Il giudice di appello ha ritenuto che detto avviso era stato notificato alla contribuente oltre il 31.12.2014, entro il quale scadeva il termine quinquennale di decadenza del tributo ICI relativo all’anno 2008, valendo per gli atti di natura sostanziale il principio che, in caso di consegna a mezzo posta, non fosse sufficiente la consegna all’agente postale ai fini della interruzione del termine di prescrizione, occorrendo la effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Il comune di Latina ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale ha resistito la parte intimata con controricorso.

Il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza, risultando l’avviso di accertamento notificato entro il termine di decadenza, rilevando la data di consegna dello stesso all’agente postale e non quella di effettiva ricezione.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell’avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza – cfr. Cass., S.U., n. 15298/2008, Cass., n. 22320/2014, Cass., n. 18643/2015 -.

Tali principio non può in alcun modo essere rivisto in relazione a quanto affermato da S.U. n. 24822/2015, in tema di prescrizione, vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in tema di decadenza della pretesa fiscale- in relazione a quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, come già riconosciuto da questa Corte – cfr. Cass., n. 385/2017, Cass., n. 8867/2016 -.

In forza delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente e in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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