Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19899 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA, in persona del Prefetto pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

H.A.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Pisa in data 19 novembre

2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 aprile 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che:

è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa del ricorrente;

l’Ufficio Territoriale del Governo di Pisa ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 19 novembre 2007, con il quale il Giudice di pace di Pisa ha accolto l’opposizione di H.A. al decreto di espulsione emesso il 6 luglio 2007 dal Prefetto di Pisa;

l’intimato non ha svolto difese;

il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione dello straniero, in considerazione della mancata traduzione dei provvedimenti oggetto dell’opposizione nella lingua madre del ricorrente, di nazionalità albanese, e ritenendo non credibile che la pubblica amministrazione non sia stata “in grado di predisporre una modulistica redatta nella lingua madre dell’opponente, rappresentando la comunità albanese una tra le più numerose presenti nel territorio”;

con un unico motivo l’Amministrazione ricorrente deduce che il provvedimento di espulsione in questione è perfettamente legittimo, in quanto indica le ragioni tecnico organizzative (l’impossibilità di reperire immediatamente un traduttore) ostative alla traduzione in lingua madre del decreto di espulsione e non potendo il giudice di pace esercitare alcun sindacato sulla effettività della ragione indicata;

il ricorso è manifestamente fondato; infatti il requisito di legittimità del decreto di espulsione dello straniero costituito dalla traduzione del testo comunicato all’espulso, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 è superato dalla adeguata comprensione del testo italiano da parte dello straniero; in difetto, vige l’obbligo della traduzione in lingua da lui conosciuta, o, in caso di impossibilità di traduzione in tale lingua, della traduzione in lingua inglese, francese o spagnola, ma con specificazione, in tal caso, nello stesso testo comunicato, della ragione della difficoltà tecnico-organizzativa impeditiva della traduzione stessa (ad es. il mancato reperimento immediato di un traduttore), con tale precisazione avendo l’Amministrazione soddisfatto il requisito di legittimità, senza che il giudice possa esercitare alcun sindacato sulla effettività della ragione indicata, trattandosi di modalità della organizzazione o della esecuzione del servizio degli Uffici territoriali del Governo, sottratte al controllo del giudice ordinario (Cass. 2003/5732; 2003/18040; 2004/10567; 2004/20779);

rilevato che le osservazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento del decreto impugnato; che tuttavia, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata al Giudice di Pace di Pisa, in persona di diverso giudice, che si pronuncerà sugli ulteriori motivi di opposizione proposti da H.A. e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, Giudice di Pace di Pisa in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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