Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19899 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19899

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10200/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza in data 20.10.2015, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto l’opposizione proposta da S.G. avverso l’avviso di addebito emesso per il pagamento di contributi della Gestione Commercianti rivendicati per la qualità di socio della snc S.R. e C., che gestiva un bene immobile concesso in locazione per uso non abitativo; che avverso tale sentenza l’INPS in proprio e nella qualità epigrafata ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha opposto difese il S., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il S. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1,L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2291,2298 e 2697 c.c., assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio di una s.n.c. è per ciò stesso, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente è “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale, che il giudizio di prevalenza richiesto dalla L. n. 662 del 1996, è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della attività sociale, nella specie non provate;

3. che il ricorso è qualificabile come inammissibile alla luce della recente pronunzia di questa Corte in relazione alla portata applicativa dell’art. 360 bis c.p.c. (Cass. s. u. 7155/2017);

4.1. che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi (è stato ritenuta incontroversa la circostanza che la snc gestisce un bene immobile concesso in locazione);

4.2. che è stato accertato, ad onta di quanto risultante dall’oggetto sociale (riparazioni in genere a carattere artigianale di autovetture, installazione e riparazione di impianti elettrici sulle stesse e, in genere, attività di elettrauto, compimento di tute le operazioni commerciali e finanziarie per il conseguimento dello scopo sociale), quale emergente da visura camerale, che la SNC di cui S.G. era socio non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili nè attività diverse da quella limitata alla riscossione del canone di locazione dell’ immobile di cui era proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale che l’INPS collega alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

4.3. che tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013);

che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;

4.4. che questa Corte – sia pure con riferimento alle società in accomandita semplice – ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso che il S. si limitava a gestire la locazione di un unico immobile (cfr. Cass. 23369/2016);

4.5. che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);

5. che, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato, per quanto detto, inammissibile, tenuto contenuto della memoria del S. di adesione alla stessa;

6. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo, in base alla regola della soccombenza;

7. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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