Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19899 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14257/2010 R.G. proposto da:

M.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano dalla

Verità del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato in Roma,

Via Giuseppe Ferrari, 35, presso lo studio dell’Avv. Marco Vincenti,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 24/12/2009, depositata il 06/04/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

settembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

Udito per il ricorrente l’Avv. Roberto Otti, per delega;

Udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Federico Di

Matteo;

udito il PM., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL

CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso o

la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica

dello stesso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.R., esercente l’attività di agente di commercio, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni dal (OMISSIS).

La C.T.P. di Bologna accoglieva il ricorso, non ravvisando in concreto nell’attività svolta il presupposto dell’autonoma organizzazione.

La C.T.R. dell’Emilia Romagna, con sentenza depositata il 6/4/2009, accoglieva l’appello dell’ufficio, rilevando che detto presupposto d’imposta è “insito in ogni attività imprenditoriale, così come individuata dall’art. 2195 c.c. e come richiamata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 sul reddito d’impresa” e che “il contribuente, quale agente di commercio, svolgeva negli anni considerati un’attività imprenditoriale riconosciuta a termini dell’art. 2195 c.c. ed era tenuto ad osservare le norme e le procedure tributarie previste per la denuncia dei redditi…”. Osservava pertanto che “la situazione civilistica e tributaria del contribuente non può… farsi rientrare nell’ipotesi delineata dalla Corte costituzionale che riguarda… caratteristiche ed aspetti dell’attività di lavoro autonomo”.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il contribuente con unico mezzo.

L’Agenzia delle entrate non ha resistito con controricorso ma ha depositato c.d. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e ss., dell’art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto assoggettabile ad Irap l’attività di agente di commercio senza l’accertamento del presupposto della autonoma organizzazione.

Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: stabilisca la Suprema Corte “se l’Agenzia delle entrate possa o meno assoggettare ad Irap l’esercente un’attività ausiliaria di cui all’art. 2195 c.c. ed in particolare un agente di commercio che svolge l’attività non in forma societaria bensì come lavoratore autonomo, senza alcuna indagine circa il requisito dell’autonoma organizzazione, che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e di impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui”.

4. La censura è fondata e merita accoglimento.

E’ sufficiente in proposito evidenziare che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. per tutte Sez. U, n. 12108 del 26/05/2009 e, da ultimo Sez. 5, n. 9155 del 06/05/2016), a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercente l’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’Irap qualora non svolga attività autonomamente organizzata, configurandosi quest’ultima quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

In particolare la sezioni unite di questa Corte nella citata sentenza hanno affermato, per un verso, che il giudice delle leggi non definisce quando vi sia “impresa” e, per altro verso, che solo “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, secondo periodo), in quanto per le persone fisiche la soggezione all’imposta è subordinata all’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, quindi al suo accertamento in concreto.

La sentenza impugnata, postulando esplicitamente l’irrilevanza di tale accertamento in concreto nel caso di specie, in ragione della ritenuta natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha adottato una regula iuris evidentemente difforme e anzi opposta al principio testè esposto ed è quindi incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge.

Essa va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo il quale dovrà riesaminare la fattispecie sottoposta al suo giudizio alla luce del suesposto principio di diritto.

Il giudice del rinvio provvederà altresì al regolamento delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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