Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19898 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19898 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 19745-2016 proposto da:
SERVOCASA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso
lo studio dell’avvocato EMANUELE RAGLIAR°, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLA STEVENAZZI;

– ricorrente contro
SALDENIA SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 453/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

Data pubblicazione: 27/07/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Saldema s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso
in favore della Servocasa s.r.l. a titolo di corrispettivo dei lavori subappaltati
nel cantiere sito in Olgiate Olona e relativi all’edificazione di una struttura
alberghiera, ed il Tribunale di Milano — Sezione distaccata di Rho, nella

domanda proposta dall’intimante per abuso del processo, con revoca del
provvedimento monitorio e condanna alle spese processuali.
In virtù di rituale impugnazione proposta dalla Servocasa, la Corte di appello
di Milano, costituita l’appellata, che proponeva anche appello incidentale,
respingeva entrambi i gravami, confermando l’accertamento effettuato dal
primo giudice circa la unicità del rapporto contrattuale e la non frazionabilità
della pretesa, maturati tutti i tre crediti già al momento del deposito del primo
ricorso in monitorio; la pronuncia di improponibilità della domanda
dell’appellante, comportava, inoltre, il venir meno della potestas iudicandi
rispetto alla domanda “riconvenzionale” della società appellata, originaria
opponente.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Servocasa s.r.l. sulla base
di un unico motivo.
L’intimata Saldema s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della
ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:
l’unico motivo di ricorso (col quale la Servocasa deduce la violazione o
la falsa applicazione degli artt. 1184 e 1185 c.c., nonché degli artt. 633 e ss
c.p.c., per essere la Corte di appello incorsa in errore e travisato i fatti nel
Rtc. 2016 n. 19745 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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resistenza dell’opposta, accoglieva l’opposizione, dichiarando improponibile la

ritenere i crediti azionati maturi già alla data di presentazione del primo
ricorso, ossia al 29.05.2008. Ad avviso della ricorrente vi sarebbe diversità fra
l’esigibilità immediata della c.d. fattura a rimessa diretta e l’esigibilità differita,
successiva all’emissione della fattura, giacché in quest’ultimo caso l’esigibilità
sorgerebbe solo alla data di scadenza indicata nel documento) è

Alla luce della costante giurisprudenza di questa corte regolatrice (ex multis,
Cass. n. 15746 del 2008), anche a sezioni unite (Cass. Sez. Un., n. 23726 del
2007), deve ribadirsi che non è consentito al creditore di una determinata
somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di
frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali
o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto
dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale
modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto
sia con il principio di correttezza, che deve improntare il rapporto tra le parti
non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase
dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio
costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della
domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un
abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti
di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del
suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una
frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili (in termini,
Cass. n. 24539 del 2009).
Nel caso in esame, i criteri identificativi delle domande erano gli stessi, il
rapporto obbligatorio era identico e le conseguenze derivate
dall’inadempimento della società subappaltante già tutte maturate al momento
del deposito del primo ricorso in monitorio.

Ric. 2016 n. 19745 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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manifestamente infondato.

Emerge, infatti, dagli atti che, al momento della proposizione della prima
domanda davanti all’unico giudice competente, avvenuta con deposito del
ricorso per decreto ingiuntivo in data 28.05.2008, l’odierna ricorrente fosse
pienamente conscia della maturazione dei crediti portati nelle successive
fatture n. 45 del 31.03.2008 e n. 47 del 18.04.2004, in quanto relativi, il primo,

aprile 2008.
In tale situazione, alla luce delle considerazioni che precedono, non è
giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta mediante la
proposizione di distinte domande.
La strumentalità di una tale condotta frazionata è – come già detto – evidente,
ma non è consentita dall’ordinamento che le rifiuta protezione per la
violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati,
concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda, in
un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame.
Né la ricorrente — al di là delle affermazioni circa la diversità fra esigibilità
immediata della c.d. fattura a rimessa diretta ed esigibilità differita — chiarisce
le ragioni per cui avrebbe avuto un interesse concreto ed attuale al
frazionamento del credito de quo.
Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha, sotto questo profilo,
dichiarato improcedibili le domande.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese in mancanza di difese dell’intimata
Amministrazione.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
Ric. 2016 n. 19745 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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al SAL dei lavori del febbraio/marzo 2008, il secondo, al SAL dei lavori di

aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 21
dicembre 2017.

P.Q.M.

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