Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19898 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14294-2018 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE VALENTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO PALMISANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3948/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 3948 del 2017, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di A.R. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l’assegno di invalidità.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte anche nel giudizio ordinario, che non fossero presenti le condizioni per la prestazione richiesta.

Avverso tale decisione la A. proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La A. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.M. Sanità 5 febbraio 1992, art. 62, parte prima, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). E’ dedotta la nullità parziale della ctu per aver, il ctu esorbitato dai compiti assegnati dal giudice e valutato tutte le patologie pur senza visitare la perizianda. Ha esposto la ricorrente che il tribunale aveva nominato un primo ctu che aveva accertato una invalidità pari al 75% con decorrenza dall’aprile 2015 e che successivamente ai rilievi critici relativi alla decorrenza della invalidità, era stata disposta nuova ctu relativa alla decorrenza. Il nuovo ctu aveva nuovamente rivalutato le patologie attribuendo alle stesse una percentuale invalidante del 73%, così esorbitando, a parere della ricorrente, il mandato assegnato dal giudice, riferito alla sola decorrenza della invalidità già accertata.

Il motivo risulta inammissibile in quanto non è impugnabile la ctu ma la valutazione del giudice anche se fondata sulla ctu, rispetto alla quale il tribunale ha spiegato il proprio convincimento di condivisione delle risultanze della seconda indagine rispetto alla prima.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.M. Sanità 5 febbraio 1992, art. 62, parte prima, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), la nullità parziale della ctu, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver, il tribunale pronunciato sulle eccezioni relative alla ctu sollevate dalla parte ricorrente.

3) Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente nonchè la violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)

I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Il tribunale ha spiegato, sia pur succintamente, le ragioni di condivisione della seconda indagine peritale, anche spiegando i punti di criticità del primo elaborato, in tal modo fornendo adeguata risposta alle eccezioni sollevate. La motivazione resiste quindi alla denuncia di apparenza in quanto consente di individuare il percorso argomentativo seguito e le ragioni che lo sostengono. Tale vizio non si configura nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte ricorrente (Cass. n. 16762/2006).

Il ricorso risulta pertanto inammissibile.

Nulla per le spese, sussistendo i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

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