Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19898 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23473-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L., M.V.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 789/23/017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia proposta da S.E.S. su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare inclusa nella cosiddetta “microzona 1 e 2 del Comune di Lecce”. Per gli immobili ubicati nelle indicate microzone, essendo sensibilmente mutato il rapporto tra il valore medio di mercato (ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138), e il corrispondente valore medio catastale, era stata effettuata una revisione parziale del classamento ai fini dell’applicazione dell’ICI.

In particolare, la CTR ha ritenuto che l’atto impugnato contenesse una motivazione generica, per cui l’accertata evoluzione del contesto urbano e socio economico della microzona non era sufficiente e non poteva costituire motivazione idonea, mancando l’analitica esplicitazione degli elementi concreti su cui detto giudizio si fonda.

La parte contribuente non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo, col quale si deduce violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per non avere la C.T.R. sospeso il processo, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali, è infondato.

Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’1.1.2016, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. – cfr. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 -, essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass., Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017). Ne consegue che, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, tale articolo non obbligava in alcun modo il giudice a disporre la sospensione.

Peraltro, questa Corte ha evidenziato che il processo tributario può essere sospeso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, che regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari (cd. pregiudizialità esterna) solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio: tale norma dispone una deroga – in ipotesi predeterminate – al criterio secondo cui le questioni pregiudiziali sono risolte, “incidenter tantum”, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda (Cass. n. 999/2016). Ne consegue che, nel caso di specie, il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di questioni (diverse da quelle correlate a presentazione di querela di falso, ovvero concernenti lo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) ravvisate pregiudiziali, da intendersi devolute, di norma, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario dare, comunque, corso alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, “incidenter tantum”, delle questioni in argomento (Cass. n. 999/2016; Cass. n. 11140/2005; Cass. n. 12008/2014, che, in motivazione ha specificato che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, impedisce l’operatività dell’art. 295 c.p.c., nei rapporti tra giudice tributario e giudice civile o amministrativo”.

Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, trattandosi di norma a carattere speciale, volta a un aumento delle rendite in microzone autonome (revisione generalizzata).

Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61. Secondo l’Agenzia delle entrate non sarebbe necessario indicare nell’atto di classamento specifiche caratteristiche dell’immobile, sicchè la decisione impugnata sarebbe sul punto viziata.

Il secondo ed il terzo motivo meritano un esame congiunto e sono entrambi infondati.

Va premesso, in termini generali, che l’obbligo di una precisa e rigorosa motivazione degli avvisi di accertamento catastali costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 25037 del 23/10/2017; n. 3156 del 2015; conf., ex multis, n. 16643 del 2013, n. 9629 del 2012), secondo cui l’atto di attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento da parte dell’Agenzia del territorio ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento.

Giova poi chiarire, con specifico riferimento al tema della motivazione dei provvedimenti che operano il riclassamento di un immobile, che il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

Si è ancora aggiunto, da parte di questa Corte, che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a suo fondamento”. Ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, contestando efficacemente l’an ed il quantum debeatur, e, dall’altro, di delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre in giudizio cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (cfr. Cass. n. 3156 del 21/01/2015 cit., n. 16643 del 03/07/2013). Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Di talchè le espressioni surriportate non sono tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni a base della pretesa impositiva, così da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur (Cass. n. 22900/2017; Cass. n. 3156 21/01/2015, cit.).

Proprio questa Corte ha così ritenuto non congruamente motivato il provvedimento di riclassamento riferito ad una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato e al relativo scostamento laddove non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ritenendo insufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. Per tali ragioni si è ritenuto che il contribuente non era stato posto in condizione di conoscere le concrete ragioni poste a base della pretesa impositiva, in violazione del suo diritto di difesa – da ultimo, Cass. n. 22900/2017, Cass., n. 8741/2018 -.

Da ciò consegue che non può ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Cass., Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015).

Tale conclusione è, del resto, in sintonia con quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale che, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Orbene, condivisi i superiori principi, non può non rilevarsi l’infondatezza delle censure esposte dall’Agenzia e la piena coerenza della pronunzia impugnata con i suddetti, avendo la CTR escluso l’esistenza, nell’atto impugnato, di elementi che, in concreto, avessero inciso sul diverso classamento, ritenendo insufficiente il mero riferimento a generici interventi pubblici effettuati per la riqualificazione nonchè ad interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici.

La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra riportati, per cui il ricorso va conseguentemente rigettato.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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